C1a Numero di candidature per proposta
Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario elettorale (= Cantone).
C1b Dichiarazione di accettazione
Ogni candidato deve confermare per scritto che accetta la proposta di candidatura. Altrimenti il suo nome dev'essere stralciato.
C1c Divieto di candidature plurime
1. Ogni candidato può figurare soltanto su un'unica proposta.
2. Se il nome di un candidato compresa la sua dichiarazione di accettazione figura su più di una proposta del medesimo Cantone, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione dell'elezione è tenuta per legge a stralciarlo d'ufficio da tutte le proposte senza preavviso alcuno.
3. Se il nome di un candidato compresa la sua dichiarazione di accettazione figura su più di una proposta di diversi Cantoni, la Cancelleria federale è tenuta per legge a stralciarlo d'ufficio sulla seconda e sulle seguenti proposte senza preavviso alcuno. È determinante il momento in cui le proposte sono inviate dai Cantoni alla Cancelleria federale.
C1d Modello di modulo
All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è stato allegato anche un modello di formulario per la firma di proposte (cfr. RU 1994 2426 segg. = allegato 1), che contiene pure la dichiarazione da parte del candidato dell'accettazione della proposta. I Cantoni possono riprendere questo modello o creare i loro propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.
C2a Numero minimo
Ogni proposta di candidatura dev'essere firmata da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (= Cantone). Questo numero minimo dipende dal numero di seggi del Cantone, ed ammonta a:
Tabella 3
Cantone | Elettori | Cantone | Elettori | |||
1. | Zurigo | 400 | 12. | San Gallo | 200 | |
2. | Berna | 400 | 13. | Grigioni | 100 | |
3. | Lucerna | 100 | 14. | Argovia | 200 | |
4. | Svitto | 100 | 15. | Turgovia | 100 | |
5. | Zugo | 100 | 16. | Ticino | 100 | |
6. | Friburgo | 100 | 17. | Vaud | 200 | |
7. | Soletta | 100 | 18. | Vallese | 100 | |
8. | Basilea Città | 100 | 19. | Neuchâtel | 100 | |
9. | Basilea Campagna | 100 | 20. | Ginevra | 200 | |
10. | Sciaffusa | 100 | 21. | Giura | 100 | |
11. | Appenzello Esterno | 100 |
C2b Divieto di firme plurime
Nessuno può firmare validamente più di una proposta di candidatura.
C2c Impossibilità di revocare le firme rilasciate
Nessuno può revocare la firma che ha apposto a sostegno di una proposta di candidatura consegnata.
C2d Rappresentante per i contatti con le autorità
Sempre che i firmatari non dispongano altrimenti, il primo firmatario è considerato rappresentante a pieno titolo per i contatti con le autorità, il secondo come suo sostituto.
C2e Modello di modulo
All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di formulario per la firma di proposte (cfr. allegato 1), che contiene pure la dichiarazione da parte del candidato dell'accettazione della proposta. I Cantoni possono riprendere questo modello o creare i loro propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.
C3a Denominazione
Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua chiaramente dalle altre proposte.
C3b Numerazione
Dopo aver stabilito le proposte di candidatura, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione delle elezioni assegna ad ognuna di esse un numero. Il criterio di numerazione (per es. risultati nelle ultime elezioni, sorteggio, ordine cronologico della presentazione) è stabilito dal diritto cantonale.