Elezioni al Consiglio nazionale 1999
Sommario
  • C1 Candidature
  • C2 Firmatari
  • C3 Distinzione delle proposte di candidatura

    C Presentazione delle proposte di candidatura

    C1 Candidature

    C1a Numero di candidature per proposta

    Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario elettorale (= Cantone).

    C1b Dichiarazione di accettazione

    Ogni candidato deve confermare per scritto che accetta la proposta di candidatura. Altrimenti il suo nome dev'essere stralciato.

    C1c Divieto di candidature plurime

    1. Ogni candidato può figurare soltanto su un'unica proposta.

    2. Se il nome di un candidato compresa la sua dichiarazione di accettazione figura su più di una proposta del medesimo Cantone, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione dell'elezione è tenuta per legge a stralciarlo d'ufficio da tutte le proposte senza preavviso alcuno.

    3. Se il nome di un candidato compresa la sua dichiarazione di accettazione figura su più di una proposta di diversi Cantoni, la Cancelleria federale è tenuta per legge a stralciarlo d'ufficio sulla seconda e sulle seguenti proposte senza preavviso alcuno. È determinante il momento in cui le proposte sono inviate dai Cantoni alla Cancelleria federale.

    C1d Modello di modulo

    All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è stato allegato anche un modello di formulario per la firma di proposte (cfr. RU 1994 2426 segg. = allegato 1), che contiene pure la dichiarazione da parte del candidato dell'accettazione della proposta. I Cantoni possono riprendere questo modello o creare i loro propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.

    C2 Firmatari

    C2a Numero minimo

    Ogni proposta di candidatura dev'essere firmata da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (= Cantone). Questo numero minimo dipende dal numero di seggi del Cantone, ed ammonta a:

    Tabella 3

    CantoneElettoriCantoneElettori
    1.Zurigo40012.San Gallo200
    2.Berna40013.Grigioni100
    3.Lucerna10014.Argovia200
    4.Svitto10015.Turgovia100
    5.Zugo10016.Ticino100
    6.Friburgo10017.Vaud200
    7.Soletta10018.Vallese100
    8.Basilea Città10019.Neuchâtel100
    9.Basilea Campagna10020.Ginevra200
    10.Sciaffusa10021.Giura100
    11.Appenzello Esterno100

    C2b Divieto di firme plurime

    Nessuno può firmare validamente più di una proposta di candidatura.

    C2c Impossibilità di revocare le firme rilasciate

    Nessuno può revocare la firma che ha apposto a sostegno di una proposta di candidatura consegnata.

    C2d Rappresentante per i contatti con le autorità

    Sempre che i firmatari non dispongano altrimenti, il primo firmatario è considerato rappresentante a pieno titolo per i contatti con le autorità, il secondo come suo sostituto.

    C2e Modello di modulo

    All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di formulario per la firma di proposte (cfr. allegato 1), che contiene pure la dichiarazione da parte del candidato dell'accettazione della proposta. I Cantoni possono riprendere questo modello o creare i loro propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.

    C3 Distinzione delle proposte di candidatura

    C3a Denominazione

    Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua chiaramente dalle altre proposte.

    C3b Numerazione

    Dopo aver stabilito le proposte di candidatura, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione delle elezioni assegna ad ognuna di esse un numero. Il criterio di numerazione (per es. risultati nelle ultime elezioni, sorteggio, ordine cronologico della presentazione) è stabilito dal diritto cantonale.