Elezioni al Consiglio Nazionale 1999
Sommario
  • 51 Nomina degli uffici elettorali cantonali ed istruzione degli uffici elettorali dei Comuni
  • 52 Annuncio del termine di presentazione delle candidature e del termine per la rettifica delle liste
  • 53 Moduli di spoglio
  • 54 Esortazione a presentare proposte di candidatura
  • 55 Notificazioni alla Cancelleria federale
  • 56 Struttura delle schede
  • 57 Preparazione dei moduli

    5 Cantoni con il sistema proporzionale

    Nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, al Governo cantonale spettano principalmente i seguenti compiti:

    51 Nomina degli uffici elettorali cantonali ed istruzione degli uffici elettorali dei Comuni

    511 I Governi cantonali designano il servizio (ufficio elettorale cantonale) incaricato di dirigere le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7 ODP).

    512 Disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartiscono loro le necessarie istruzioni e trasmettono loro i moduli per lo spoglio, giusta l'allegato 2 dell'ODP. I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale UCFSM, per il tramite della Cancelleria federale (art. 8 cpv. 1 e 2 ODP).

    52 Annuncio del termine di presentazione delle candidature e del termine per la rettifica delle liste

    I Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale entro il 1° marzo 1999 al più tardi, quale lunedì è stato stabilito dal diritto cantonale come termine di presentazione delle candidature e se il termine per la rettifica delle liste è di 14 o di 7 giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP). Vi ricordiamo che per motivi tecnici il termine di presentazione delle candidature non può essere stabilito all'ultimo lunedì di settembre (27 settembre 1999) e può essere fissato al penultimo lunedì di settembre (20 settembre 1999) soltanto qualora il vostro diritto cantonale limiti ad una settimana il termine per la rettifica (art. 29 cpv. 4 LDP).

    53 Moduli di spoglio

    Se intende utilizzare moduli diversi dai modelli di cui all'allegato 2 ODP (RU 1978 721-741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426-2428), un Cantone deve aver presentato una domanda motivata al Consiglio federale entro il 1° gennaio 1999 (art. 8 cpv. 3 ODP). Non deve essere presentata alcuna domanda per moduli modificati già autorizzati dal Consiglio federale per l'elezione del Consiglio nazionale nel 1983, 1987, 1991 o 1995.

    54 Esortazione a presentare proposte di candidatura

    I Governi cantonali invitano per tempo gli elettori a presentare le proposte di candidatura, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni:

    541 Le proposte di candidatura devono giungere ai Governi cantonali al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° agosto 1999 e il 21 settembre 1999 stabilito dal vostro diritto cantonale, durante l'orario d'ufficio. La data del timbro postale del giorno di deposito non è quindi sufficiente per l'osservanza del termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

    542 Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello degli eleggendi nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Dal 1995, per essere valida ogni candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del candidato (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

    543 Nessun candidato può essere portato su più di una proposta del medesimo circondario o su proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP), altrimenti dev'essere immediatamente stralciato da tutte le proposte di candidatura.

    544 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP) ed essere provvista di un'intestazione che la distingua dalle altre (art. 23 LDP). Un elettore non può firmare più di una proposta. In caso di perplessità vale soltanto la firma apposta sulla proposta di candidatura presentata per prima (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun elettore può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, dal 1995 i numeri minimi di firmatari sono i seguenti:

    Tabella 2

    CantoneElettoriCantoneElettori
    1.Zurigo40012.San Gallo200
    2.Berna40013.Grigioni100
    3.Lucerna10014.Argovia200
    4.Svitto10015.Turgovia100
    5.Zugo10016.Ticino100
    6.Friburgo10017.Vaud200
    7.Soletta10018.Vallese100
    8.Basilea Città10019.Neuchâtel100
    9.Basilea Campagna10020.Ginevra200
    10.Sciaffusa10021.Giura100
    11.Appenzello Esterno100

    545 La proposta deve designare tanto i candidati, quanto i firmatari con l'indicazione del nome e cognome, dell'anno di nascita (meglio ancora se con la data di nascita esatta), della professione, dell'indirizzo del domicilio politico (nelle grandi località, via e numero) e, per i candidati, con il luogo d'origine (cfr. art. 22 cpv. 2 e art. 24 cpv. 1 ODP). Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nel modello di modulo dell'allegato 3a dell'ODP (RU 1994 2426 seg. = allegato 7; cfr. art.8b cpv. 1 ODP).

    546 I firmatari delle proposte devono designare un rappresentante e un suo sostituto per i rapporti con l'autorità. Se vi rinunciano è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

    Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature tutte le proposte devono essere stabilite; il vostro diritto cantonale può tuttavia stabilire che questo termine sia abbreviato ad una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).

    547 A due o a più liste può essere allegata, entro lo scadere del termine di rettifica previsto nel vostro Cantone (14 giorni oppure sette giorni dopo il termine di presentazione delle candidature) la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le candidature sono congiunte (congiunzione di liste). Le sotto-congiunzioni tra liste sono ora ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1bis LDP). Un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, come lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono più ammesse (art. 31 cpv. 1, seconda frase LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione devono almeno contenere le indicazioni del modulo dell'allegato 3b dell'ODP (RU 1994 2428 = allegato 8; art. 8e cpv. 1 ODP).

    55 Notificazioni alla Cancelleria federale

    551 I Cantoni devono comunicare senza indugio alla Cancelleria federale, via telefax (n. 031/322'58'43 o 031/322'38'14) le proposte di candidatura (art. 21 cpv. 3 LDP). Visto che il termine per il deposito delle proposte spira, a seconda dei Cantoni, il più presto il 2 agosto e il più tardi il 20 settembre 1999 e dacché il candidato proposto in più liste di diversi Cantoni dev'essere stralciato dalla seconda e dalle seguenti liste (art. 27 LDP), è indispensabile che la Cancelleria federale sia immediatamente in possesso delle proposte. Le proposte devono essere compilate secondo il modello A (allegato 5) e indicare i dati personali di ciascun candidato (cognome, nome, anno di nascita, sesso, professione, luogo d'origine e domicilio) e il numero rispettivo, consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Qualsiasi successiva rettifica o congiunzione di liste dev'essere immediatamente comunicata alla Cancelleria federale, via telefax (n. 031/322'58'43 o 031/322'38'14).

    552 Nel caso di candidati al servizio della Confederazione o esercitanti una funzione ecclesiastica occorre prestare particolare attenzione all'indicazione della professione. L'indicazione deve assolutamente figurare già nella proposta, affinché a queste persone possa essere chiesto, ove fossero elette, di scegliere tra il pubblico impiego rispettivamente l'ufficio ecclesiastico e il mandato parlamentare, che potrebbero eventualmente essere incompatibili (art. 77 risp. 75 Cost.).

    553 Allo spirare del termine per la modifica il Cantone trasmette alla Cancelleria federale entro 24 ore una copia di tutte le liste comprese le indicazioni circa le rettifiche apportate (art. 8d cpv. 4 ODP).

    56 Struttura delle schede

    Nell'allestire le schede per l'elezione occorre attenersi ai seguenti principi:

    561 le congiunzioni e le eventuali sotto-congiunzioni di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP);

    562 ogni lista dev'essere provvista di un numero (art. 30 cpv. 2 LDP);

    563 ciascun candidato deve ricevere un numero consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, i numeri dei candidati devono comprendere quattro cifre (ad es. la 3o candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre, è raccomandato di assegnare due volte il medesimo numero ai candidati il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti;

    564 gli aventi diritto di voto devono ricevere un elenco dei dati di tutti i candidati e della denominazione delle liste e delle congiunzioni e sotto-congiunzioni, qualora il vostro Cantone sostituisca le schede elettorali con schede di rilevamento (art. 33 cpv. 1bis e art. 5 cpv. 1, seconda frase LDP).

    57 Preparazione dei moduli

    Se uffici elettorali ricevono i moduli 2 e 4 prestampati recanti la denominazione delle liste e i nomi dei candidati, occorre allestire questi moduli in modo che non possano essere fatte iscrizioni in posti sbagliati. Lo spazio destinato all'iscrizione dei voti non emessi, ad esempio, deve essere lasciato libero soltanto sul modulo 2 dell'ultima lista; sugli altri moduli 2, lo spazio corrispondente deve invece essere sbarrato. I candidati cumulati dal loro partito devono essere iscritti una sola volta sul modulo 2; essi devono nondimeno essere menzionati nello stesso ordine delle schede prestampate. I candidati ricevono, sui moduli 2 e 3b, un numero identico a quello delle schede (cfr. n. 563).