Nei Cantoni che devono eleggere un solo deputato in Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona e Appenzello Interno), l'elezione ha luogo secondo il sistema maggioritario.
Se un Cantone con l'elezione secondo il sistema maggioritario intende procedere ad un'elezione tacita necessita a tal fine di pertinenti prescrizioni procedurali da stabilire in un atto normativo formale cantonale (art. 47 cpv. 2 LDP).
Fa stato la maggioranza relativa: è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP).
In caso di parità di voti decide la sorte (art. 47 cpv. 1, terza frase LDP).
Prima dello spoglio vengono scartate le schede bianche e nulle (art. 20a LDP). Sono segnatamente nulle anche le schede che recano nomi di diverse persone, che non sono ufficiali o che non sono riempite a mano (art. 49 cpv. 1 lett. a, b, c LDP).
I risultati dei candidati eletti e di quelli non eletti che abbiano raccolto almeno 100 voti sono iscritti dall'ufficio elettorale del Cantone nel processo verbale, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti e con le indicazioni personali giusta il modello B (allegato 6; cognome, nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), eventualmente però con l'aggiunta dell'appartenenza partitica.
Occorre prestare particolare attenzione all'indicazione esatta della professione nel caso dell'elezione di candidati che appartengono allo stato ecclesiastico o che lavorano al servizio della Confederazione. L'indicazione della professione deve essere assolutamente precisata nel processo verbale affinché agli eletti possa essere tempestivamente chiesto di scegliere tra il pubblico impiego, rispettivamente lo stato ecclesiastico, e il mandato parlamentare (eventuale incompatibilità secondo gli articoli 75 e 77 Cost.).
I candidati che hanno raccolto meno di 100 voti e non sono stati eletti non devono essere iscritti nominalmente; i loro suffragi sono sommati e il totale viene indicato sotto la rubrica "altri".