Elezioni al Consiglio Nazionale 1999
Sommario
  • 31 Modalità di voto
  • 32 Motivi di annullabilità e di nullità
  • 33 Provvedimenti contro abusi
  • 34 Pratiche punibili
  • 35 Uffici elettorali comunali
  • 36 Consegna del materiale di voto agli elettori

    3 Disposizioni procedurali generali

    31 Modalità di voto

    I Governi emanano le necessarie prescrizioni sulle modalità del voto (cfr. art. 83 e 91 cpv. 2 LDP). A questo proposito la modifica del 18 marzo 1994 della LDP (RU 1994 2414) ha apportato diverse novità nel diritto federale (art. 3 cpv. 1, art. 5 cpv. 3-5, art. 8 cpv. 2 e art. 11 cpv. 3 e 4).

    32 Motivi di annullabilità e di nullità

    Le disposizioni sui motivi di annullabilità e nullità risultanti dalla procedura cantonale (busta o bolli di controllo, ecc.) (cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche per le elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

    33 Provvedimenti contro abusi

    Occorrerà soprattutto provvedere affinché nessun elettore deponga più di un'unica scheda nell'urna.

    34 Pratiche punibili

    A questo proposito giova ricordare l'articolo 282bis del Codice penale svizzero, il cui tenore è il seguente:

    Art. 282bis

    Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l'arresto o con la multa.

    35 Uffici elettorali comunali

    I risultati dell'elezione del Consiglio nazionale sono accertati giusta l'articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce un ufficio elettorale.

    Taluni Cantoni prevedono deroghe circa due aspetti:

    351 Un Comune figurante nell'elenco ufficiale dei Comuni non istituisce un proprio ufficio elettorale (a cagione dell'esiguo numero di abitanti), nel quale vengono compilati i moduli ufficiali 1-4. Lo spoglio delle schede di questo Comune avrà luogo congiuntamente con lo spoglio delle schede deposte nell'urna di un Comune vicino più grande.

    352 Un Comune istituisce diversi uffici elettorali, rispettivamente giurisdizioni elettorali (a cagione dell'elevato numero di abitanti o della sua estensione). I moduli ufficiali 1-4 sono allora compilati in ogni ufficio, rispettivamente giurisdizione elettorale.

    Per i lavori di statistica, la conoscenza di queste eccezioni è importante. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il 15 giugno 1999 alla Cancelleria federale le corrispondenti informazioni sugli allegati 3 e 4.

    36 Consegna del materiale di voto agli elettori

    Al più tardi dieci giorni prima di quello dello scrutinio, ossia entro il 14 ottobre 1999 al più tardi, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (cfr. art. 33 cpv. 2, risp. art. 48 LDP). Questo termine è più breve di quello per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: tre fino a quattro settimane).

    361 Entro termini così brevi per molti Svizzeri all'estero non sarebbe possibile partecipare per corrispondenza alle elezioni del Consiglio nazionale, vista la durata usuale degli invii postali internazionali.

    Vi preghiamo pertanto di provvedere affinché le schede siano stampate ed inviate molti giorni prima del 14 ottobre 1999, onde permettere ai nostri connazionali che si trovano all'estero di esercitare il loro diritto di voto.

    361.1 Molti Svizzeri all'estero pianificano un congedo in patria per l'esercizio del diritto di voto. In questo caso vi è il pericolo che essendo abituati agli usuali termini per le votazioni intendano ritirare il materiale di voto nel loro Comune di voto già a partire dal 21° giorno prima dell'elezione, ossia dall'inizio di ottobre 1999. Detto materiale dovrebbe pertanto essere disponibile il più presto possibile, affinché gli Svizzeri all'estero che rimpatriano possano esercitare il loro diritto di voto.

    361.2 Per l'invio del materiale di voto i funzionari e gli impiegati federali in servizio all'estero possono utilizzare il servizio di corriere del DFAE. La corrispondenza con le rappresentanze svizzere all'estero è trasmessa in parte per posta o per via aerea, e in parte da compagnie aeree; per la maggior parte delle rappresentanze, le spedizioni nelle due direzioni sono eseguite una sola volta per settimana. I termini di spedizione sono stabiliti nei piani di volo e non possono subire cambiamenti. Quindi, se il materiale di voto venisse trasmesso dai Comuni al servizio del corriere del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soltanto 10 giorni prima di quello dello scrutinio, sarebbe tecnicamente escluso, in molti casi, che questo servizio ritorni tempestivamente le schede ai Comuni.

    Se possibile, i Comuni interessati dovrebbero dunque trasmettere al servizio del corriere del DFAE le schede per i funzionari svizzeri il più tardi alla fine di settembre 1999, affinché anche questi elettori possano esercitare validamente il loro diritto di voto.

    362 Alla Cancelleria federale devono essere trasmessi tre giochi completi di tutte le schede.