Elezioni al Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003
Elezioni al Consiglio nazionale 2003
Sommario

T Facilitazione delle operazioni elettorali

  • T1 Voto anticipato
  • T2 Voto per corrispondenza
  • T3 Rappresentanza
  • T4 Urne itineranti

  • D'ora in poi la legge federale sui diritti politici consente a tutti gli elettori, incondizionatamente, il voto per corrispondenza; inoltre, diversi Cantoni hanno recentemente introdotto il voto anticipato o la possibilità del voto per rappresentanza. La tabella di cui all'allegato 5 illustra lo stato di questi intenti alla fine di marzo 1999; non si può tuttavia escludere che prima delle elezioni del Consiglio nazionale del 2003 singoli Cantoni introducano ulteriori agevolazioni.

    T1 Voto anticipato

    T1a Anticipo minimo

    I Cantoni devono permettere il voto anticipato almeno in due dei quattro ultimi giorni che precedono quello delle votazioni. A tal fine il diritto cantonale deve prevedere che tutte o singole urne siano aperte durante un determinato lasso di tempo oppure che gli elettori abbiano la possibilità di consegnare ad un organo ufficiale la scheda in busta chiusa.


    T1b Facilitazioni più estese

    Se i Cantoni prevedono facilitazioni più estese di voto anticipato, queste valgono anche per le votazioni e per le elezioni federali. Per i dettagli vedasi la tabella di cui all'allegato 5.


    T2 Voto per corrispondenza

    T2a Compito dei Cantoni

    I Cantoni devono predisporre una procedura semplice di voto per corrispondenza:


    T2b Voto per corrispondenza possibile da tutto il mondo

    Il voto per corrispondenza è valido indipendentemente dal fatto che sia inviato da un ufficio postale in Svizzera o all'estero.


    T2c Voto per corrispondenza in occasione dell'elezione del Consiglio degli Stati

    Almeno i militari e coloro che prestano servizio civile o servizio di protezione civile devono aver diritto di votare per corrispondenza anche in occasione delle elezioni del Consiglio degli Stati.


    T2d Ulteriori facilitazioni

    Se i Cantoni prevedono ulteriori facilitazioni del voto per corrispondenza, queste valgono pure per le votazioni e le elezioni federali. Per i dettagli vedasi la tabella di cui all'allegato 5 .


    T3 Rappresentanza

    T3a Presupposto

    La rappresentanza è ammessa per le votazioni e le elezioni federali, sempre che il diritto cantonale la preveda per le votazioni e per le elezioni cantonali (ZH, GL, ZG, SH, AR, AI, AG e TG). I dettagli figurano nella tabella di cui all'allegato 5.


    T3b Significato

    Il voto per rappresentanza si riferisce soltanto al fatto di recarsi alle urne e non al riempimento della scheda.


    T4 Urne itineranti

    T4a Nei Comuni

    I Cantoni ZH, SZ e SG permettono ai Comuni l'introduzione di urne itineranti (urne che circolano nel Comune secondo un orario prestabilito).


    T4b Ricoveri e case di cura; malati e infermi

    I Cantoni SZ e AG permettono l'urna itinerante in ospedali, ricoveri e case di cura, mentre nei Cantoni FR, VD, NE e JU una delegazione dell'ufficio elettorale, su domanda, raccoglie individualmente i suffragi dei malati e degli infermi. Per i dettagli vedasi la tabella di cui all'allegato 5.