Elezioni al Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003 |
Elezioni al Consiglio nazionale 2003 |
Sommario |
D1a Con dichiarazione concorde diversi gruppi o partiti possono dichiarare che le loro liste sono congiunte.
D1b All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la congiunzione di liste (cfr. RU 1994 2428 = Allegato 2). I Cantoni possono riprendere questo modello oppure creare propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.
Le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, mentre le sotto-congiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati. Una lista può far parte di una sotto-congiunzione all'interno di una congiunzione di liste, ovvero con una o più altre liste, se un partito o gruppo presenta più di una lista con la stessa denominazione principale.
Le sotto-sottocongiunzioni non sono più ammesse in nessun caso.
Conformemente al nuovo diritto, per l'elezione del Consiglio nazionale vi possono essere congiunzioni di liste soltanto nei seguenti casi:
Tabella 4Livello di congiunzione | Tra partiti | All'interno del partito |
Congiunzione di liste | Ammessa senza limiti | Ammessa senza limiti |
Sotto-congiunzione | Ammessa limitatamente a. soltanto tra liste con denominazione principale uguale b. per distinguere: | Ammessa limitatamenteper distinguere: |
Presupposto | Designazione di una lista come lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si distinguono secondo criteri regionali | Designazione di una lista come lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si distinguono secondo criteri regionali |
Sotto-sottocongiunzione | Non ammessa | Non ammessa |
I Cantoni devono pubblicare nel proprio Foglio ufficiale le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste e prestampare su tutte le schede di voto dei gruppi partecipanti alle congiunzioni l'indicazione delle congiunzioni e sottocongiunzioni.