Elezioni al Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003
Elezioni al Consiglio nazionale 2003
Sommario

D Congiunzione di liste

  • D1 Ammissione illimitata di congiunzioni di liste
  • D2 Ammissione limitata di sotto-congiunzioni
  • D3 Inammissibilità delle sotto-sottocongiunzioni
  • D4 Compendio
  • D5 Pubblicazione di tutte le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

  • D1 Ammissione illimitata di congiunzioni di liste

    D1a Con dichiarazione concorde diversi gruppi o partiti possono dichiarare che le loro liste sono congiunte.

    D1b All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la congiunzione di liste (cfr. RU 1994 2428 = Allegato 2). I Cantoni possono riprendere questo modello oppure creare propri formulari, che devono però contenere almeno i dati del modello.


    D2 Ammissione limitata di sotto-congiunzioni

    Le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, mentre le sotto-congiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati. Una lista può far parte di una sotto-congiunzione all'interno di una congiunzione di liste, ovvero con una o più altre liste, se un partito o gruppo presenta più di una lista con la stessa denominazione principale.


    D3 Inammissibilità delle sotto-sottocongiunzioni

    Le sotto-sottocongiunzioni non sono più ammesse in nessun caso.


    D4 Compendio

    Conformemente al nuovo diritto, per l'elezione del Consiglio nazionale vi possono essere congiunzioni di liste soltanto nei seguenti casi:

    Tabella 4
    Livello di congiunzione Tra partiti All'interno del partito
    Congiunzione di liste Ammessa senza limiti Ammessa senza limiti
    Sotto-congiunzione Ammessa limitatamente
    a. soltanto tra liste con denominazione principale uguale
    b. per distinguere:

    Ammessa limitatamente
    per distinguere:

  • la regione,
  • l'età,
  • il sesso,
  • l'ala del partito

  • Non ammessa per altri scopi
  • la regione,
  • l'età,
  • il sesso,
  • l'ala del partito

  • Non ammessa per altri scopi
    Presupposto Designazione di una lista come lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si distinguono secondo criteri regionali Designazione di una lista come lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si distinguono secondo criteri regionali
    Sotto-sottocongiunzione Non ammessa Non ammessa

    D5 Pubblicazione di tutte le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

    I Cantoni devono pubblicare nel proprio Foglio ufficiale le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste e prestampare su tutte le schede di voto dei gruppi partecipanti alle congiunzioni l'indicazione delle congiunzioni e sottocongiunzioni.