Elezioni al Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003
Elezioni al Consiglio nazionale 2003
Sommario

C Presentazione delle proposte di candidatura

  • C1 Candidature
  • C2 Firmatari
  • C3 Distinzione delle proposte di candidatura

  • C1 Candidature

    C1a Numero di candidature per proposta

    Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario elettorale (= Cantone).


    C1b Dichiarazione di accettazione

    Ogni candidato deve confermare per scritto che accetta la proposta di candidatura. Altrimenti il suo nome dev'essere stralciato.


    C1c Divieto di candidature plurime

    1. Ogni candidato può figurare soltanto su un'unica proposta.

    2. Se il nome di un candidato compresa la sua dichiarazione di accettazione figura su più di una proposta del medesimo Cantone, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione dell'elezione è tenuta per legge a stralciarlo d'ufficio da tutte le proposte senza preavviso alcuno.

    3. Se il nome di un candidato compresa la sua dichiarazione di accettazione figura su più di una proposta di diversi Cantoni, la Cancelleria federale è tenuta per legge a stralciarlo d'ufficio sulla seconda e sulle seguenti proposte senza preavviso alcuno. È determinante il momento in cui le proposte sono inviate dai Cantoni alla Cancelleria federale.


    C1d Modello di modulo

    All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è stato allegato un modello di modulo per la firma di proposte (cfr. RU 2002 3207-3209 = allegato 1), che contiene pure la dichiarazione da parte del candidato dell'accettazione della proposta. I Cantoni possono riprendere questo modello o creare i loro propri modulii, che devono però contenere almeno i dati del modello.


    C2 Firmatari

    C2a Numero minimo

    Ogni proposta di candidatura dev'essere firmata da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (= Cantone). Questo numero minimo dipende dal numero di seggi del Cantone, ed ammonta a:

    Tabella 3
    Zurigo 400 firme
    Berna 400 firme
    Lucerna 100 firme
    Svitto 100 firme
    Zugo 100 firme
    Friburgo 100 firme
    Soletta 100 firme
    Basilea Città 100 firme
    Basilea Campagna 100 firme
    Sciaffusa 100 firme
    San Gallo 200 firme
    Grigioni 100 firme
    Argovia 200 firme
    Turgovia 100 firme
    Ticino 100 firme
    Vaud 200 firme
    Vallese 100 firme
    Neuchâtel 100 firme
    Ginevra 200 firme
    Giura 100 firme

    È comunque fatta salva la regolamentazione speciale per i partiti registrati che nel Cantone in questione presentano un'unica lista (cfr. C2f qui sotto).


    C2b Divieto di firme plurime

    Nessuno può firmare validamente più di una proposta di candidatura.


    C2c Impossibilità di revocare le firme rilasciate

    Nessuno può revocare la firma che ha apposto a sostegno di una proposta di candidatura consegnata.


    C2d Rappresentante per i contatti con le autorità

    Sempre che i firmatari non dispongano altrimenti, il primo firmatario è considerato rappresentante a pieno titolo per i contatti con le autorità, il secondo come suo sostituto.


    C2e Modello di modulo

    All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la firma di proposte (cfr. allegato 1, cfr. C1d).


    C2f Partiti registrati

    I partiti politici che si sono fatti regolarmente registrare entro il 1° marzo 2003 presso la Cancelleria federale (art. 76a LDP, cfr. la lista figurante dal 15 maggio 2003) è esonerato dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme, per quanto presenti nel Cantone un'unica proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP) e nella legislatura uscente fosse rappresentato per il Cantone nel Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 24 ottobre 1999 abbia ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP). Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP).

    Nessuna autorità può essere chiamata a rispondere di dati che risultino superati, incompleti o errati a causa della mancata comunicazione di modifiche da parte di un partito. La Confederazione non risponde dei dati figuranti nel registro dei partiti il cui contenuto o esistenza sono riconducibili a modifiche non comunicate. Nessuna persona lesa può limitarsi a invocare l'"ufficialità" e la pubblica fede del registro. In assenza di una violazione dei doveri di servizio (illiceità) la Confederazione non risponde.

    Rendiamo pertanto espressamente attenti i partiti cantonali che essi potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si sono sincerati che il loro partito federale si è fatto registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale.


    C3 Distinzione delle proposte di candidatura

    C3a Denominazione

    Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua chiaramente dalle altre proposte. I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella designazione principale e che intendono congiungerle, devono designare una proposta come lista privilegiata, alla quale saranno attribuiti i suffragi di complemento espressi su schede con denominazione lacunosa.


    C3b Numerazione

    Dopo aver stabilito le proposte di candidatura, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione delle elezioni assegna ad ognuna di esse un numero. Il criterio di numerazione (per es. risultati nelle ultime elezioni, sorteggio, ordine cronologico della presentazione) è stabilito dal diritto cantonale. Dall'allegato 3 si evince fino a che punto questa procedura è predeterminata dalle pertinenti disposizioni normative.