Elezioni al Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003
Elezioni al Consiglio nazionale 2003
Sommario

B Scadenze

  • B1 Elezioni
  • B2 Scadenze nella procedura di presentazione delle proposte di candidatura
  • B2a Cantoni con sistema maggioritario
  • B2b Cantoni con sistema proporzionale

  • B1 Elezioni

    Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 47° legislatura si svolgono il 19 ottobre 2003 e i giorni precedenti.


    B2 Scadenze nella procedura di presentazione delle proposte di candidatura

    B2a Cantoni con sistema maggioritario

    1. Dal 1995 i sei Cantoni che eleggono il loro deputato con il sistema maggioritario hanno la facoltà di prevedere nella loro legislazione cantonale elezioni tacite qualora per un unico seggio vi sia una sola candidatura. Se un Cantone fa uso di questa possibilità (come hanno sinora fatto Obvaldo e Nidvaldo), le candidature devono pervenire all'autorità competente per l'organizzazione dell'elezione entro il venerdì 19 settembre 2003 al più tardi. Per i Cantoni con sistema maggioritario la cui legislazione non prevede alcuna elezione tacita (nel 1999 furono i Cantoni di Uri, Glarona e Appenzello Interno), questo termine non è valido.

    2. Ogni Cantone con sistema maggioritario, e in cui l'elezione non è tacita, deve far pervenire a tutti gli elettori una scheda di voto bianca entro il 9 ottobre 2003 al più tardi.


    B2b Cantoni con sistema proporzionale

    1. Ognuno dei 20 Cantoni con sistema proporzionale fissa nella sua legislazione cantonale uno dei sette lunedì tra il 1° agosto e il 16 settembre 2003 quale ultimo termine per la presentazione delle candidature, ovvero il termine entro il quale tutte le candidature devono pervenire all'autorità competente per l'organizzazione delle elezioni.

    2. Due settimane dopo, oppure una settimana dopo se il diritto cantonale prevede il termine più breve, tutte le rettifiche (candidature sostitutive, correzione di dati errati o integrazione di dati mancanti, dichiarazioni di congiunzione di liste) devono essere inviate alla medesima autorità entro il lunedì. Passato questo termine, non si potrà apportare più alcuna modifica alle proposte di candidatura.

    3. Per la rettifica delle proposte di candidatura nel 1999 i 15 Cantoni ZH, BE, LU, SZ, FR, SO, BL, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU avevano previsto il termine di sette giorni, mentre i cinque Cantoni ZG, BS, SH, SG e NE il termine di 14 giorni. In alcuni Cantoni diversi fattori possono restringere notevolmente il tempo a disposizione per la modifica delle proposte di candidatura. Soltanto alla metà del mese di marzo 2003 si potrà stimare in modo attendibile se e quali Cantoni estenderanno il termine a 14 giorni ed avanzeranno rispetto al 1999 il termine per la presentazione delle candidature. La tabella 2 permette tuttavia di individuare per ogni Cantone tutti i termini importanti per le attività dei partiti e i gruppi, non appena il Cantone abbia emanato la propria legislazione d'attuazione.


    Tabella 2
    Presentazione delle candidature e modifica delle liste
    Fase
    Se il termine di presentazione delle candidature è il: Giorno della settimana 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9
    Consegna delle proposte di candidatura (art. 21 LDP)

    Lunedì 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9
    Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP) Martedì 5.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9 16.9
    Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP) Giovedì 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9
    Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per la modifica (7 giorni) Lunedì 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9 22.9
    Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per la modifica (14 giorni) Lunedì 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9 22.9 -------