Elezioni al Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003
Elezioni al Consiglio nazionale 2003
Sommario

7 Informazione e procedura di ricorso

  • 71 Notificazione dei risultati
  • 72 Invio immediato alla Cancelleria federale di una copia del processo verbale
  • 73 Procedura di ricorso
  • 74 Informazione degli eletti

  • 71 Notificazione dei risultati

    Vi invitiamo a provvedere, con tutti i mezzi opportuni, affinché l'accertamento dei risultati delle elezioni abbia luogo il più presto possibile e in modo corretto. A tale scopo, favorite chiedere agli organi ufficiali (autorità comunali, circondariali e distrettuali) designati a tal fine nel vostro Cantone, di notificare immediatamente i risultati dell'elezione, per mezzo del telefax, del telefono o della posta elettronica, alla vostra Cancelleria di Stato o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi indicato. La Cancelleria di Stato, o l'ufficio centrale trasmetterà immediatamente dopo l'accertamento alla Cancelleria federale via telefax (n. 031/322'58'43 o 031/325'50'53) il risultato del Cantone senza attendere la scadenza del termine di ricorso.


    72 Invio immediato alla Cancelleria federale di una copia del processo verbale

    Una copia del processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone (moduli 4 e 5) dev'essere trasmessa immediatamente, quindi ancora p r i m a della decorrenza del termine di ricorso e senza essere firmata, alla Cancelleria federale (art. 13 cpv. 3 ODP). Secondo l'articolo 14 capoverso 2 ODP, all'Ufficio federale di statistica (UST) devono essere inviate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, tutte le schede, imballate separatamente per Comune e, da parte dei Cantoni con il sistema proporzionale, i moduli 1-4.

    Visto che per il momento non è ancora stabilito dove saranno effettuati i rilevamenti dell'UST e considerato che l'UST non necessita più da tutti i Cantoni tutti i documenti, l'UST conferirà a tempo debito con i Cantoni in merito alla trasmissione dei dati e del materiale. La crescente informatizzazione delle procedure non esonera tuttavia i Cantoni dall'obbligo di riempire il modulo 3b o di trasmettere al suo posto un documento elettronico equivalente.


    73 Procedura di ricorso

    Secondo l'articolo 77 capoverso 2 LDP, il ricorso dev'essere presentato con lettera raccomandata (Lettre signature) al Governo del Cantone entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale. Giusta l'articolo 79 capoverso 1 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione del Governo può, secondo l'articolo 82 LDP, essere impugnata presso il Consiglio nazionale entro cinque giorni dalla sua notificazione.

    731 Tutti i ricorsi devono poter essere trattati tra il 19 ottobre 2003, giorno dello scrutinio, e il 1° dicembre 2003, giorno della seduta costitutiva del Consiglio nazionale. Poiché il termine di ricorso decorre dall'indomani del giorno di pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale, vi invitiamo a prendere ogni provvedimento utile affinché i risultati secondo il modulo 5 siano pubblicati nel corso della settimana dopo la votazione ma il più tardi martedì 28 ottobre 2003, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione della possibilità di ricorso (art. 52 cpv. 2 LDP); tre esemplari dell'edizione devono inoltre essere inviati immediatamente alla Cancelleria federale.


    732 Per l'indicazione dei rimedi giuridici, raccomandiamo la formula seguente: "Contro questa elezione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro tre giorni (art. 77 segg. LDP). Il ricorso va inviato con Lettre signature al Governo cantonale".


    733 Se necessario, occorre prevedere un numero speciale del Foglio ufficiale. Soltanto in questo modo potremo essere in possesso di eventuali ricorsi al Consiglio nazionale contro decisioni del Consiglio di Stato, ancora prima dell'inizio della sessione.


    734 L'originale firmato del processo verbale dell'ufficio elettorale cantonale (modulo 5 o in casi speciali, previo accordo, modulo 4) deve essere trasmesso al Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 ODP).


    735 Vi preghiamo di trasmettere senza indugio alla Cancelleria federale (Consiglio nazionale, c/o WB U 152, 3003 Berna, Fax 031/322'58'43 o 031/325'50'53) una copia di tutti i ricorsi ricevuti, affinché la Commissione della verificazione dei poteri del Consiglio nazionale possa esaminare, prima della seduta costitutiva di questo Consiglio, eventualmente anche i casi riguardo ai quali il Governo cantonale non ha ancora deciso entro la data della seduta commissionale.


    736 Per evitare ulteriori indugi nella procedura di ricorso, la decisione del Governo cantonale dovrebbe essere immediatamente notificata al ricorrente e inviata assolutamente per espresso/Lettre signature. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che all'inizio del periodo di legislatura la deputazione del vostro Cantone non possa partecipare a tempo debito ai dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della vostra decisione su ricorso compresa l'indicazione della data e del modo di spedizione dev'essere immediatamente inviata alla Cancelleria federale (art. 79 cpv. 3 LDP). In effetti, il termine per impugnare la decisione al Consiglio nazionale decorre soltanto dalla notificazione della medesima.

    Per l'indicazione dei rimedi giuridici occorre utilizzare la formula seguente: "Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Consiglio nazionale entro cinque giorni (art. 82 LDP). Il ricorso va inviato con Lettre signature a: Consiglio nazionale, c/o Cancelleria federale, WB U 152, 3003 Berna".

    La presentazione di un ricorso presso il dipartimento incaricato della sua istruzione anziché dinanzi al Consiglio di Stato non può costituire un motivo per non entrare nel merito o per respingere il ricorso; per una causa concernente un ricorso in materia di elezioni federali questo contraddirebbe l'articolo 8 PA (RS 172.021) secondo cui l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente.

    Per quanto attiene ai ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l'articolo 78 LDP esige soltanto che il ricorrente motivi il ricorso con una breve esposizione dei fatti. Il ricorrente deve quindi indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L'autorità di ricorso deve tuttavia accertare d'ufficio i fatti e decidere la causa applicando d'ufficio il diritto.


    737 Qualora le irregolarità contestate non possano aver avuto alcun influsso determinante sull'esito dell'elezione ciò non costituisce più un motivo per non entrare nel merito; vi invitiamo tuttavia a respingere senza esame approfondito siffatti ricorsi insufficientemente motivati (art. 79 cpv. 2bis LDP).


    738 Occorre se del caso precisare, nell'indicazione dei rimedi di diritto di una decisione su ricorso pronunciata da un Governo cantonale, il numero di copie del ricorso che vanno inviate.


    739 Tutte le decisioni prese su ricorsi che non sono manifestamente temerari o contrari alla buona fede sono gratuite (art. 86 LDP; GAAC 60.72 n. 4.1 e 4.2).


    74 Informazione degli eletti

    Vi invitiamo infine ad informare immediatamente per scritto ogni eletto circa la sua elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).