Elezioni al Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003
Elezioni al Consiglio nazionale 2003
Sommario

5 Cantoni con il sistema proporzionale

  • 51 Nomina degli uffici elettorali cantonali ed istruzione degli uffici elettorali dei Comuni
  • 52 Annuncio del termine di presentazione delle candidature e del termine per la rettifica delle liste
  • 53 Moduli di spoglio
  • 54 Esortazione a presentare proposte di candidatura
  • 55 Controlli e scadenze particolari
  • 56 Notificazioni alla Cancelleria federale
  • 57 Struttura delle schede
  • 58 Preparazione dei moduli

  • Nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, al Governo cantonale spettano principalmente i seguenti compiti:

    51 Nomina degli uffici elettorali cantonali ed istruzione degli uffici elettorali dei Comuni

    511 Governi cantonali designano il servizio (ufficio elettorale cantonale) incaricato di dirigere le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7a ODP).


    512

    Disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartiscono loro le necessarie istruzioni e provvedono affinché siano loro trasmessi i moduli per lo spoglio, giusta l'allegato 2 dell'ODP. I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna, per il tramite della Cancelleria federale (art. 8 cpv. 1 e 2 ODP).


    52 Annuncio del termine di presentazione delle candidature e del termine per la rettifica delle liste

    I Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale entro il 1° marzo 2003 al più tardi, quale lunedì è stato stabilito dal diritto cantonale come termine di presentazione delle candidature e se il termine per la rettifica delle liste è di 14 o di 7 giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP). Vi ricordiamo che per motivi tecnici il termine di presentazione delle candidature non può essere stabilito al penultimo lunedì di settembre (22 settembre 2003) e può essere fissato al terz'ultimo lunedì di settembre (15 settembre 2003) soltanto qualora il vostro diritto cantonale limiti ad una settimana il termine per la rettifica (art. 29 cpv. 4 LDP).


    53 Moduli di spoglio

    Se un Cantone intende utilizzare moduli diversi dai modelli di cui all'allegato 2 ODP (RU 1978 721-741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426-2428, 2002 1757), il Governo cantonale presenta entro il 1° gennaio 2003 una domanda motivata al Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 ODP). Non deve essere presentata alcuna domanda per moduli modificati già autorizzati dal Consiglio federale per l'elezione del Consiglio nazionale nel 1983, 1987, 1991, 1995 o 1999.


    54 Esortazione a presentare proposte di candidatura

    I Governi cantonali invitano per tempo gli elettori a presentare le proposte di candidatura, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni:

    541 Le proposte di candidatura devono giungere ai Governi cantonali al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° agosto 2003 e il 16 settembre 2003 stabilito dal vostro diritto cantonale, durante l'orario d'ufficio. La data del timbro postale del giorno di invio non è quindi sufficiente per l'osservanza del termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).


    542 Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello degli eleggendi nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Per essere valida ogni candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del candidato (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).


    543 Nessun candidato può figurare su più di una proposta del medesimo circondario o su proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP); qualora una persona figuri su più di una proposta di candidatura di un Cantone, il Cantone deve stralciarla immediatamente da tutte le proposte di candidatura.


    544 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP) ed essere provvista nell'intestazione di una designazione che la distingua dalle altre (art. 23 LDP). I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella designazione principale e che intendono congiungerle, devono designare una proposta come lista privilegiata (art. 23 secondo periodo LDP); i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti a detta lista privilegiata (art. 37 cpv. 2bis secondo periodo LDP), sempre che non possano essere attribuiti in virtù di criteri regionali. Un elettore non può firmare più di una proposta. Nel caso contrario il nome va stralciato da tutte le proposte (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun elettore può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, i numeri minimi di firmatari sono i seguenti:

    Tableau 2

    Zurigo 400 firme
    Berna 400 firme
    Lucerna 100 firme
    Svitto 100 firme
    Zugo 100 firme
    Friburgo 100 firme
    Soletta 100 firme
    Basilea Città 100 firme
    Basilea Campagna 100 firme
    Sciaffusa 100 firme
    San Gallo 200 firme
    Grigioni 100 firme
    Argovia 200 firme
    Turgovia 100 firme
    Ticino 100 firme
    Vaud 200 firme
    Vallese 100 firme
    Neuchâtel 100 firme
    Ginevra 200 firme
    Giura 100 firme

    545 I partiti politici che si sono fatti regolarmente registrare entro il 1° marzo 2003 presso la Cancelleria federale (art. 76a LDP, cfr. la lista figurante dal 15 maggio 2003), è esonerato dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme, per quanto presenti nel Cantone un'unica proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP) e nella legislatura uscente fosse rappresentato per il Cantone nel Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 24 ottobre 1999 abbia ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP). Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione (art. 24 cpv. 4 LDP).

    Nessuna autorità può essere chiamata a rispondere di dati che risultino superati, incompleti o errati a causa della mancata comunicazione di modifiche da parte di un partito. La Confederazione non risponde dei dati figuranti nel registro dei partiti il cui contenuto o esistenza sono riconducibili a modifiche non comunicate. Nessuna persona lesa può limitarsi a invocare l'"ufficialità" e la pubblica fede del registro. In assenza di una violazione dei doveri di servizio (illiceità) la Confederazione non risponde.

    Sarà tuttavia importante segnalare ai partiti cantonali che essi potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si sono sincerati che il loro partito federale si è fatto effettivamente registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale.


    546 La proposta deve designare tanto i candidati, quanto i firmatari con l'indicazione del nome e cognome, dell'anno di nascita (meglio ancora se con la data di nascita esatta), della professione, dell'indirizzo del domicilio politico (nelle grandi località, via e numero) e, per i candidati, con il luogo d'origine, il sesso e la data esatta di nascita (cfr. art. 22 cpv. 2 e art. 24 cpv. 1 LDP). Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nel modello di modulo dell'allegato 3a dell'ODP (RU 2002 3207-3209 = allegato 7; cfr. art. 8b cpv. 1 ODP).


    547 I firmatari delle proposte devono designare un rappresentante e un suo sostituto per i rapporti con l'autorità. Se vi rinunciano è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

    Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature tutte le proposte devono essere stabilite; il vostro diritto cantonale può tuttavia stabilire che questo termine sia abbreviato ad una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).


    548 A due o a più liste può essere allegata, entro lo scadere del termine di rettifica previsto nel vostro Cantone (14 giorni oppure sette giorni dopo il termine di presentazione delle candidature), la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le proposte di candidatura sono congiunte (congiunzione di liste). Le sotto-congiunzioni tra liste sono ora ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1bis LDP). Tranne il caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, una lista deve essere designata come lista privilegiata (cfr. n. 544 qui sopra). Un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, come lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono più ammesse (art. 31 cpv. 1, secondo periodo LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione devono almeno contenere le indicazioni del modulo dell'allegato 3b dell'ODP (RU 1994 2428 = allegato 8; art. 8e cpv. 1 ODP).

    Se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principale, devono designare una lista privilegiata. Occorre inoltre esigere, in particolare per quanto concerne le liste di partiti differenti, una decisione sulla ripartizione dei suffragi di complemento provenienti da schede elettorali la cui denominazione è lacunosa. Non è lecito neutralizzare (considerandolo voto non emesso) alcun suffragio di complemento (a prescindere da chi ne risulterebbe penalizzato).


    549 L'adeguamento della denominazione della lista non deve invece rendere possibili eventuali congiunzioni; l'articolo 29 capoverso 4 LDP ammette soltanto le modifiche ordinate dal Cantone.


    55 Controlli e scadenze particolari

    551 Oltre ai controlli comparativi su supporto informatico, in ciascun Cantone tutte le candidature devono essere minuziosamente verificate "con la mano e gli occhi". Nel periodo in cui vanno effettuati tali controlli ciascun Cantone deve pertanto disporre del personale necessario.


    552 Ove necessario, i Cantoni che offrono prestazioni più estese (ad esempio il rilascio d'ufficio delle attestazioni di diritto di voto) devono se necessario anticipare di una settimana la data limite per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede. Entro il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, notificato alle autorità federali e vincolante, le attestazioni del diritto di voto devono essere raccolte.


    56 Notificazioni alla Cancelleria federale

    561 I Cantoni devono comunicare senza indugio alla Cancelleria federale, via telefax (n. 031/322'58'43 o 031/325'50'53) le proposte di candidatura (art. 21 cpv. 3 LDP). Visto che il termine per il deposito delle proposte spira, a seconda dei Cantoni, il più presto il 4 agosto 2003 e il più tardi il 15 settembre 2003 e dacché il candidato proposto in più liste di diversi Cantoni dev'essere stralciato dalla seconda e dalle seguenti liste (art. 27 LDP), è indispensabile che la Cancelleria federale sia immediatamente in possesso delle proposte. Le proposte devono essere compilate secondo il modello A (allegato 5) e indicare i dati personali di ciascun candidato (cognome, nome, data di nascita, sesso, professione, luogo d'origine e domicilio) e il numero rispettivo, consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Qualsiasi successiva rettifica o congiunzione di liste dev'essere immediatamente comunicata alla Cancelleria federale, via telefax (n. 031/322'58'43 o 031/325'50'53) o per posta elettronica.


    562 Nel caso di candidati al servizio della Confederazione occorre prestare particolare attenzione all'indicazione della professione. L'indicazione deve assolutamente figurare già nella proposta, affinché a queste persone possa essere chiesto, ove fossero elette, di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare, che potrebbero eventualmente essere incompatibili (art. 144 Cost. [RS 101]; art. 18 LDP; art. 14a dell'Ordinamento dei funzionari [OF; RS 172.221.10] combinato disposto con l'art. 2 dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per l'Amministrazione federale, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l'abrogazione di taluni atti legislativi [Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, RS 172.220.111.2]), con l'art. 2 dell'Ordinanza del 20 dicembre 2000 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi [Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS, RS 172.220.112] e con l'art. 2 dell'Ordinanza del 21 novembre 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi [Ordinanza sull'entrata in vigore della LPers per la Posta, RS 172.220.116]).


    563 Indipendentemente dal fatto che la nuova legge sul Parlamento entri in vigore, come previsto, all'inizio della nuova legislatura oppure più tardi, gli impiegati della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica non parlamentare al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 18 cpv. 2 LDP).


    564 In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure la cancelliera della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).


    565 Allo spirare del termine per la modifica il Cantone trasmette alla Cancelleria federale entro 24 ore una copia di tutte le liste comprese le indicazioni circa le rettifiche apportate (art. 8d cpv. 4 ODP).


    57 Struttura delle schede

    Nell'allestire le schede per l'elezione occorre attenersi ai seguenti principi:

    571 le congiunzioni e le eventuali sotto-congiunzioni di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP);


    572 ogni lista dev'essere provvista di un numero (art. 30 cpv. 2 LDP);


    573 ciascun candidato deve ricevere un numero consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, i numeri dei candidati devono comprendere quattro cifre (ad es. la 3° candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre, è raccomandato di assegnare due volte il medesimo numero ai candidati il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti;


    574 gli aventi diritto di voto devono ricevere un elenco dei dati di tutti i candidati e della denominazione delle liste e delle congiunzioni e sotto-congiunzioni, qualora il vostro Cantone sostituisca le schede elettorali con schede di rilevamento (art. 33 cpv. 1bis e art. 5 cpv. 1, secondo periodo LDP).


    58 Preparazione dei moduli

    Se si forniscono agli uffici elettorali i moduli 2 e 4 prestampati recanti la denominazione delle liste e i nomi dei candidati, occorre allestire questi moduli in modo che non possano essere fatte iscrizioni in posti sbagliati. Lo spazio destinato all'iscrizione dei voti non emessi, ad esempio, deve essere lasciato libero soltanto sul modulo 2 dell'ultima lista; sugli altri moduli 2, lo spazio corrispondente deve invece essere sbarrato. I candidati cumulati dal loro partito devono essere iscritti una sola volta sul modulo 2; essi devono nondimeno essere menzionati nello stesso ordine delle schede prestampate. I candidati ricevono, sui moduli 2 e 3b, un numero identico a quello figurante sulle schede (cfr. n. 573).