Elezioni al Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003
Elezioni al Consiglio nazionale 2003
Sommario

4 Cantoni con il sistema maggioritario

  • 41 Cantoni interessati
  • 42 Presupposto per elezioni tacite
  • 43 Maggioranza relativa
  • 44 Procedura in caso di parità di voti
  • 45 Schede bianche e schede nulle
  • 46 Verbale d'elezione
  • 47 Indicazione esatta della professione
  • 48 Altri candidati

  • 41 Cantoni interessati

    Nei Cantoni che eleggono un solo deputato in Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), l'elezione ha luogo secondo il sistema maggioritario.


    42 Presupposto per elezioni tacite

    Se un Cantone con l'elezione secondo il sistema maggioritario intende procedere ad un'elezione tacita necessita a tal fine di pertinenti prescrizioni procedurali da stabilire in un atto normativo cantonale formale (art. 47 cpv. 2 LDP).


    43 Maggioranza relativa

    Fa stato la maggioranza relativa: è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP).


    44 Procedura in caso di parità di voti

    In caso di parità di voti decide la sorte (art. 47 cpv. 1, terzo periodo LDP).


    45 Schede bianche e schede nulle

    Prima dello spoglio vengono scartate le schede bianche e nulle (art. 20a LDP). Sono segnatamente nulle anche le schede che recano nomi di diverse persone, che non sono ufficiali o che non sono riempite a mano (art. 49 cpv. 1 lett. a, b, c LDP).


    46 Verbale d'elezione

    I risultati dei candidati eletti e di quelli non eletti che abbiano raccolto almeno 100 voti sono iscritti dall'ufficio elettorale del Cantone nel processo verbale, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti e con le indicazioni personali giusta il modello B (allegato 6; cognome, nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), eventualmente con l'aggiunta dell'appartenenza partitica.


    47 Indicazione esatta della professione

    471 Occorre prestare particolare attenzione all'indicazione esatta della professione nel caso dell'elezione di candidati che lavorano al servizio della Confederazione. È estremamente utile precisare la professione nel processo verbale affinché in caso di incompatibilità agli eletti possa essere tempestivamente chiesto di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare (art. 144 Cost. [RS 101]; art. 18 LDP; art. 14a dell'Ordinamento dei funzionari [OF; RS 172.221.10; ] in combinato disposto con l'art. 2 dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per l'Amministrazione federale, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l'abrogazione di taluni atti legislativi [Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, RS 172.220.111.2]), con l'art. 2 dell'Ordinanza del 20 dicembre 2000 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi [Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS, RS 172.220.112] e con l'art. 2 dell'Ordinanza del 21 novembre 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi [Ordinanza sull'entrata in vigore della LPers per la Posta, RS 172.220.116]).


    472 Indipendentemente dal fatto che la nuova legge sul Parlamento entri in vigore, come previsto, all'inizio della nuova legislatura oppure più tardi, gli impiegati della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica non parlamentare al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 18 cpv. 2 LDP).


    473 In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure il cancelliere della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).


    48 Altri candidati

    I candidati che hanno raccolto meno di 100 voti e non sono stati eletti non devono essere iscritti nominalmente; i loro suffragi sono sommati e il totale indicato sotto la rubrica "altri".