Elezioni al Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003
Elezioni al Consiglio nazionale 2003
Sommario

3 Disposizioni procedurali generali

  • 31 Modalità di voto
  • 32 Motivi di annullabilità e di nullità
  • 33 Provvedimenti contro abusi
  • 34 Pratiche punibili
  • 35 Uffici elettorali comunali
  • 36 Consegna del materiale di voto agli elettori
  • 37 Trasmissione ufficiale delle informazioni

  • 31 Modalità di voto

    I Governi emanano le necessarie prescrizioni sulle modalità di voto (cfr. art. 83 e 91 cpv. 2 LDP).


    32 Motivi di annullabilità e di nullità

    Le disposizioni sui motivi di annullabilità e nullità risultanti dalla procedura cantonale (busta o bolli di controllo, ecc.; cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche per le elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

    D'ora innanzi tutte le schede elettorali devono essere allestite dall'amministrazione cantonale, come previsto nell'articolo 33 capoverso 1 LDP. Questo non implica tuttavia che occorra abbandonare il sistema delle schede stampate su carta di colore diverso a seconda del partito.

    Ove necessario, singoli Cantoni dovranno anticipare di una settimana il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede, al fine di evitare che questi ultimi siano stampati e distribuiti in modo errato.


    33 Provvedimenti contro abusi

    Occorrerà soprattutto provvedere affinché nessun elettore deponga più di un'unica scheda nell'urna.

    Occorre esigere che i Comuni dotati di cabine elettorali poco spaziose le muniscano se del caso di scaffalature simili alle caselle postali, affinché le schede di tutte le liste di candidati possano esservi collocate in modo da garantire che tutte siano ugualmente ben visibili.

    In previsione delle prossime elezioni al Consiglio nazionale, vi preghiamo di provvedere affinché gli articoli 5-8 LDP siano rispettati e di assicurarvi che le cassette delle lettere comunali utilizzate per il voto anticipato siano sufficientemente capienti e vengano svuotate a scadenze regolari in modo da evitare furti di materiale elettorale.


    34 Pratiche punibili

    A questo proposito giova ricordare l'articolo 282bis del Codice penale svizzero, il cui tenore è il seguente:

    Art. 282bis

    Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l'arresto o con la multa.


    35 Uffici elettorali comunali

    I risultati dell'elezione del Consiglio nazionale sono accertati giusta l'articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce un ufficio elettorale.

    Taluni Cantoni prevedono deroghe circa due aspetti:

    351 Un Comune figurante nell'elenco ufficiale dei Comuni non istituisce un proprio ufficio elettorale (a cagione dell'esiguo numero di abitanti), nel quale vengono compilati i moduli ufficiali 1-4. Lo spoglio delle schede di questo Comune avrà luogo congiuntamente con lo spoglio delle schede deposte nell'urna di un Comune vicino più grande.


    352 Un Comune istituisce diversi uffici elettorali, rispettivamente circondari elettorali (a cagione dell'elevato numero di abitanti o della sua estensione). I moduli ufficiali 1-4 sono allora compilati in ogni ufficio, rispettivamente circondario elettorale.

    Per i lavori di spoglio, la conoscenza di queste eccezioni è importante. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il 15 giugno 2003 alla Cancelleria federale le corrispondenti informazioni sugli allegati 3 e 4.


    36 Consegna del materiale di voto agli elettori

    Al più tardi dieci giorni prima di quello dello scrutinio, ossia entro il 9 ottobre 2003, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (cfr. art. 33 cpv. 2, risp. art. 48 LDP). Questo termine è più breve di quello per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: tre fino a quattro settimane).

    361 Entro termini così brevi per molti Svizzeri all'estero non sarebbe possibile partecipare per corrispondenza alle elezioni del Consiglio nazionale, vista la durata usuale degli invii postali internazionali.

    Vi preghiamo pertanto di provvedere affinché le schede siano stampate ed inviate molti giorni prima del 9 ottobre 2003, onde permettere ai nostri connazionali all'estero di esercitare il loro diritto di voto.


    361.1 Molti Svizzeri all'estero pianificano un congedo in patria per l'esercizio del diritto di voto. In questo caso vi è il pericolo che essendo abituati agli usuali termini per le votazioni intendano ritirare il materiale di voto nel loro Comune di voto già a partire dal 21° giorno prima dell'elezione, ossia dalla fine di settembre 2003. Detto materiale dovrebbe pertanto essere disponibile il più presto possibile, affinché gli Svizzeri all'estero che rimpatriano possano esercitare il loro diritto di voto.


    361.2 Per l'invio del materiale di voto gli impiegati federali in servizio all'estero possono utilizzare il servizio di corriere del DFAE. La corrispondenza con le rappresentanze svizzere all'estero è trasmessa in parte per posta o per via aerea, e in parte da compagnie aeree; per la maggior parte delle rappresentanze, le spedizioni nelle due direzioni sono eseguite una sola volta per settimana. I termini di spedizione sono stabiliti nei piani di volo e non possono subire cambiamenti. Quindi, se il materiale di voto venisse trasmesso dai Comuni al servizio del corriere del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soltanto 10 giorni prima di quello dello scrutinio, sarebbe tecnicamente escluso, in molti casi, che questo servizio ritorni tempestivamente le schede ai Comuni.

    Se possibile, i Comuni interessati dovrebbero dunque trasmettere al servizio del corriere del DFAE le schede per gli impiegati federali all'estero il più tardi alla fine di settembre 2003, affinché anche questi elettori possano esercitare validamente il loro diritto di voto.


    362 Alla Cancelleria federale devono essere trasmessi tre giochi completi di tutte le schede.


    363 I Cantoni devono convenire con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per quanto concerne i Comuni popolosi. Dal canto nostro rimandiamo la Posta ai suoi obblighi legali.


    364 I Cantoni devono vigilare affinché i Comuni che trasferiscono a terzi l'esecuzione di compiti relativi alle elezioni del Consiglio nazionale o delegano tali compiti a un qualsiasi organo si assumano la responsabilità loro imposta e garantiscano, perlomeno mediante controlli adeguati ed efficaci, il corretto svolgimento delle elezioni.


    37 Trasmissione ufficiale delle informazioni

    I Cantoni devono prestare particolare attenzione a quali dati, documenti o informazioni debbano essere trasmessi ai differenti servizi federali. L'Ufficio federale di statistica necessita informazioni per i rilevamenti statistici a lungo termine; la Cancelleria federale deve invece redigere entro pochi giorni il rapporto sulle elezioni ed approntare in tal modo la base per l'accertamento di tutti i risultati dell'elezione da parte del neoeletto Consiglio nazionale all'inizio della legislatura. L'Ufficio federale di statistica e la Cancelleria federale sono molto distanti anche geograficamente. Adempiendo scrupolosamente tutti i loro obblighi di notifica i Cantoni contribuiscono ad evitare inutili lavori di ricerca e perdite di tempo in un periodo di grande urgenza. Il fatto di fornire un'informazione, un documento o dati all'Ufficio federale di statistica non libera affatto un Cantone dal suo obbligo di notifica nei riguardi della Cancelleria federale, e viceversa.