Ritiro di riserve

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Ritiro di riserve

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218Il Parlamento può autorizzare espressamente il Consiglio federale a ritirare le riserve in una fase successiva, ad esempio qualora la situazione giuridica in Svizzera dovesse modificarsi dopo la conclusione del trattato.
Esempio:

Art. 3

1 Se, all’entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, la disposizione penale sulla responsabilità dell’impresa non dovesse essere ancora in vigore, all’atto della ratifica il Consiglio federale è autorizzato a formulare la riserva seguente:        
«La Svizzera si riserva il diritto di non applicare gli articoli 2 e 3 paragrafi 1 e 2 quanto alla responsabilità delle persone giuridiche».

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tale riserva qualora divenga priva d’oggetto.

è *RU 2003 4241