218 | Il Parlamento può autorizzare espressamente il Consiglio federale a ritirare le riserve in una fase successiva, ad esempio qualora la situazione giuridica in Svizzera dovesse modificarsi dopo la conclusione del trattato. |
Esempio: |
Art. 3 1 Se, all’entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, la disposizione penale sulla responsabilità dell’impresa non dovesse essere ancora in vigore, all’atto della ratifica il Consiglio federale è autorizzato a formulare la riserva seguente: 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tale riserva qualora divenga priva d’oggetto. |