217* | Le riserve hanno lo scopo di escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni di un trattato multilaterale nella loro applicazione alla Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111). Le dichiarazioni servono di regola a esporre l’interpretazione che la Svizzera dà a determinate disposizioni di un trattato multilaterale o a comunicare alle parti le modalità di attuazione previste dal nostro Paese, ad esempio le autorità che esso dichiara competenti. |
| Il decreto federale stabilisce le riserve e dichiarazioni che il Consiglio federale dovrà formulare. Il loro tenore dipende dal trattato e dalle sue prescrizioni. Se il trattato prevede espres-samente la possibilità di formulare riserve e dichiarazioni, il decreto rimanda inoltre alle pertinenti disposizioni. |
Art. 1
1 La Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 20112 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 All’atto della ratifica e in virtù dell’articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:
a. | Riserva all’articolo 44 paragrafo 1 lettera e: |
| La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 44 paragrafo 1 lettera e. |
b. | Riserva all’articolo 44 paragrafo 3: |
| La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 44 paragrafo 3 a fattispecie della violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché dell’aborto forzato e della sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione). |
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è *FF 2017 231
Art. 1
1 La Convenzione del Consiglio d’Europa del 23 novembre 20013 sulla cibercriminalità è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 All’atto della ratifica e in virtù degli articoli 40 e 42 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:
a. | Dichiarazione in merito all’articolo 2: |
| La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza. |
b. | Dichiarazione in merito all’articolo 3: |
| La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro. |
c. | Riserva all’articolo 6 paragrafo 3: |
| La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii. |
3 | RS 0.311.43; RU 2011 6297 |
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è *RU 2011 6293
Art. 1
1 La Convenzione del 30 ottobre 20073 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano) è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 All’atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve di cui agli articoli I e III del Protocollo n. 1 della Convenzione e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 paragrafo 2, 4, 39 paragrafo 1, 43 paragrafo 2 e 44 della Convenzione.
3 | RS 0.275.12; RU 2010 5609 |
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è *RU 2010 5601
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.