Periodi

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 4 Ordinanze del Consiglio federale > Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge > Sezione 5 Parte principale > Articolazione formale e struttura > Partizione e struttura degli articoli > Periodi

Periodi

PDF document Previous pageReturn to chapter overview Next page
92Il numero dei periodi dev’essere uguale in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si concludono ad esempio con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi.

Se per motivi sintattici o stilistici in una delle lingue è necessaria una suddivisione diversa del periodo, lo stesso può ad esempio essere diviso mediante un punto e virgola o una virgola senza che ciò debba avvenire nelle altre versioni linguistiche.

Esempio (si noti il punto e virgola nella versione tedesca):
Art. 3Kantone

Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

 

Art. 3Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

 

Art. 3Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

è RU 1999 2556