Regole generali

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Regole generali

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55L’entrata in vigore è stabilita per una data precisa; la formulazione «… entra in vigore immediatamente» non è ammessa. Di regola la data di entrata in vigore è il primo giorno di un mese. Occorre tenere conto del fatto che gli atti normativi devono essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore (art. 7 cpv. 1 LPubb, art. 10 e 11 OPubb); a tal fine va preso in considerazione anche il tempo necessario per la procedura di pubblicazione del CPU.
Esempio:
Art. 25Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il  1° gennaio 2011.

Per l’entrata in vigore delle leggi federali cfr. n. marg. 171186.