387 | La disposizione che sancisce l’approvazione di un unico scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento di atti normativi dell’UE che sviluppano l’acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac deve riprodurre il titolo esatto dello scambio di note (cfr. n. marg. 213). È formulata conformemente al modello seguente: |
Art. 1 1 Lo scambio di note del 1° aprile 20991 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen (regolamento [UE] n. 562/2099) è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
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