– entrata in vigore da parte del Parlamento

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 1 Leggi federali > Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge > Sezione 6 Disposizioni finali > Entrata in vigore > – entrata in vigore da parte del Parlamento

– entrata in vigore da parte del Parlamento

PDF document Previous pageReturn to chapter overview Next page
173Il Parlamento può stabilire l’entrata in vigore direttamente nell’atto normativo medesimo, segnatamente se è imperativo che l’atto entri in vigore a una data determinata (ad es. nel caso di una legislazione subentrante a un atto normativo la cui validità sta per scadere).

Per tenere conto della possibilità di un referendum, a seconda dei casi si può ricorrere alla formula seguente:

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza del termine di referendum.

3 Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della presente legge.

4 Qualora sia accettata in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione.

Se il Parlamento non stabilisce esso stesso la data d’entrata in vigore per il caso in cui la legge sia accettata in votazione popolare, i capoversi 3 e 4 sono sostituiti dal capoverso seguente:

3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Nel capoverso 2 si possono indicare anche le date concrete, che vanno tuttavia fissate in modo da concedere alla Cancelleria federale il tempo necessario per accertare la decorrenza infruttuosa del termine di referendum:

2 Qualora entro il … risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il … .