173 | Il Parlamento può stabilire l’entrata in vigore direttamente nell’atto normativo medesimo, segnatamente se è imperativo che l’atto entri in vigore a una data determinata (ad es. nel caso di una legislazione subentrante a un atto normativo la cui validità sta per scadere). |
Per tenere conto della possibilità di un referendum, a seconda dei casi si può ricorrere alla formula seguente:
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza del termine di referendum. 3 Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della presente legge. 4 Qualora sia accettata in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione. |
Se il Parlamento non stabilisce esso stesso la data d’entrata in vigore per il caso in cui la legge sia accettata in votazione popolare, i capoversi 3 e 4 sono sostituiti dal capoverso seguente: |
… 3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. |
Nel capoverso 2 si possono indicare anche le date concrete, che vanno tuttavia fissate in modo da concedere alla Cancelleria federale il tempo necessario per accertare la decorrenza infruttuosa del termine di referendum: |
… 2 Qualora entro il … risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il … . … |