345 | L’atto normativo col quale si dispone semplicemente l’abrogazione di un altro atto normativo reca – sotto il titolo dell’atto da abrogare – l’indicazione «Abrogazione del …», con la data in cui è stata decisa la cessazione di validità (per l’indicazione «Modifica del …», cfr. n. marg. 282). Il disposto enuncia l’abrogazione e stabilisce quando questa ha effetto. Normalmente è sufficiente un articolo unico. |
346 | Per quanto concerne il contenuto della nota a piè di pagina relativa all’atto normativo da abrogare cfr. n. marg. 49. |
348 | L’atto normativo che dispone l’abrogazione di più atti normativi lo specifica nel suo titolo (ad es. «Ordinanza sull’abrogazione di atti normativi concernenti …») (cfr. ad es. RU 2009 6433). Anche in questo caso è di regola sufficiente un articolo unico che elenca (con numeri) gli atti normativi da abrogare. |
349 | Se sono necessarie disposizioni transitorie, si segue il modello indicato qui appresso: |
Ordinanza
Abrogazione del 2 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L’ordinanza del …1 su … è abrogata. II Disposizione transitoria dell’abrogazione del 2 maggio 2012 Le autorizzazioni rilasciate in virtù del diritto anteriore restano valide sino al 31 dicembre 2013. III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
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Durante la validità delle disposizioni transitorie, nella RS restano il titolo e l’ingresso dell’atto abrogato, nonché le disposizioni transitorie, ma non il testo dell’atto; una nota rimanda all’ordinanza di abrogazione. Scaduta la validità delle disposizioni transitorie, l’atto è definitivamente tolto dalla RS, senza segnalazione nella RU. |
165 | Leggi federali non urgenti |
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. |