Sezione 2 Ingresso

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Sezione 2 Ingresso

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207L’ingresso menziona la norma che fonda la competenza dell’Assem­blea federale (competenza organica; nell’esempio seguente si tratta dell’art. 172 cpv. 2 Cost.), la disposizione materialmente pertinente (nell’esempio seguente si tratta dell’art. 51 Cost.) e i materiali legislativi.
Esempio:

Decreto federale
che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone
di Lucerna

 

del 12 giugno 2008

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20082,

decreta:

 

1RS 101
2FF 2008 1201

è FF 2008 5087

208Nell’ingresso dei decreti annuali concernenti il preventivo o il consuntivo si menzionano gli articoli 126 e 167 Cost. (cfr. ad es. FF 2010 973).
209Nell’ingresso dei decreti che stanziano crediti (decreti di stanziamento) si menzionano i fondamenti giuridici seguenti:
l’articolo 167 Cost., che fonda la competenza dell’Assemblea federale di decidere le spese della Confederazione (competenza organica generale);
se del caso, le norme concernenti lo stanziamento di crediti nel settore in questione, ossia le disposizioni di legge che incaricano l’Assemblea federale di stanziare i crediti interessati mediante de­creto federale sem­plice e sotto forma di determinati strumenti finanziari (ad es. limite di spesa o credito d’impegno).
Esempio:

Decreto federale
concernente il finanziamento delle misure di politica economica
e commerciale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo

 

dell’8 dicembre 2008

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione
allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20083,

decreta:

 

1RS 101
2RS 974.0
3FF 2008 2535

è *FF 2009 403

Nell’ingresso dei decreti di stanziamento non si menzionano invece le basi legali che autorizzano la Confederazione ad accordare aiuti finanziari o indennità (norme in materia di sussidi, come ad es. l’art. 4 della legge dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università [RU 2000 948]).