276 | È applicabile la regola empirica seguente: si procede a una revisione totale (adozione di una nuova versione dell’atto con abrogazione della precedente) se la modifica concerne più della metà degli articoli dell’atto in questione. |
Per decidere se la revisione debba rivestire la forma di una revisione totale o parziale occorre eventualmente tener conto anche di altri criteri; quelli elencati qui di seguito possono far propendere:
| – per una revisione totale: |
– | l’atto è breve ed è sovente soggetto a modifiche; |
– | sono necessari adeguamenti formali (ad es. terminologia, partizione); |
– | la modifica si integra male nell’articolazione dell’atto e occorrerebbe disporre una nuova partizione; |
| – per una revisione parziale: |
– | l’atto è piuttosto lungo; |
– | a medio termine subirà comunque una revisione totale; |
– | in merito all’atto esiste una ricca dottrina o giurisprudenza, per cui è opportuno mantenere immutata la numerazione delle disposizioni citate o commentate. |