Abbreviazione

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Abbreviazione

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14Ai titoli di atti normativi destinati ad essere citati con particolare frequenza può essere aggiunta un’abbreviazione, a prescindere dal fatto che siano o meno corredati di un titolo abbreviato. In tal caso, l’abbreviazione è aggiunta in tutte le lingue ufficiali. È posta tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale, se del caso dopo il titolo abbreviato (preceduta da una virgola).
16Per creare l’abbreviazione occorre utilizzare una combinazione di lettere che ricalchi le iniziali delle parole più significative del titolo principale o del titolo abbreviato; ogni lettera maiuscola abbrevia una parola intera (ad es. «CP» per «Codice penale»); dopo la maiuscola è possibile aggiungere una o più lettere minuscole tratte dalla parola cui ci si riferisce (ad es. «LAMal» per «legge federale sull’as­sicurazione malattie»). Tra le lettere non sono ammessi punti.
17L’abbreviazione consta al massimo di cinque lettere.
19L’uso di un’abbreviazione già esistente per un altro atto normativo non è lecito, neppure se utilizzata in un’altra lingua ufficiale. La medesima abbreviazione può per contro essere usata per lo stesso atto in più lingue ufficiali (ad es. l’abbreviazione «CPP» è utilizzata sia in italiano, per «Codice di procedura penale», sia in francese, per «code de procédure pénale»). L’abbreviazione di un atto normativo abrogato può essere attribuita a un altro atto normativo se, considerato il tempo trascorso dall’abrogazione, è escluso qualsiasi rischio di confusione. In caso di revisione totale di un atto normativo si può riutilizzare la medesima abbreviazione per il nuovo testo. Infine, a un atto normativo non può essere attribuita un’abbreviazione già utilizzata come abbreviazione ufficiale di un’unità amministrativa.
20Al fine di verificare la disponibilità di un’abbreviazione per un atto normativo si consulterà con profitto la banca dati terminologica TERMDAT, che registra le abbreviazioni di tutti gli atti normativi vigenti e di atti abrogati (nonché, ad es., le abbreviazioni ufficiali delle unità amministrative).