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Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 6 Regolamentazioni amministrative del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici > Sezione 2 Struttura > Modifica

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266Nell’interesse di una maggior trasparenza, ogni modifica di regolamentazioni amministrative avviene di norma sotto forma di una revisione totale formale.
267Si può eccezionalmente ricorrere a una revisione parziale anziché a una revisione totale se le modifiche sono di lieve entità oppure se dall’e­manazione o dall’ultima revisione dell’atto è trascorso un breve periodo. In tal caso va osservato quanto segue:
la revisione parziale è attuata mediante un atto modificatore (cfr. Parte 3). In una nota a piè di pagina si inseriscono i riferimenti alla prima versione del testo e a tutte le sue modifiche. Le disposizioni modificate e le novelle sono formulate in modo da poter essere integrate nel testo e nella struttura della versione vigente; le disposizioni abrogate sono contrassegnate con l’indica­zione «abrogato». La data dell’atto resta immutata (cfr. ad es. FF 2010 6993).
Una versione consolidata è pubblicata se la chiarezza del testo risulta compromessa da un numero troppo elevato di modifiche (cfr. ad es. FF 2011 2539).
Nella versione consolidata, nei punti interessati dalla modifica occorre segnalare in nota che la modifica riproduce la «versione secondo … [il DCF, la decisione del Dipartimento …, ecc.] del …, in vigore dal …». Quando si pubblica la versione consolidata si precisa che il testo pubblicato sostituisce la precedente versione (cfr. ad es. FF 2003 128, nota 1).