266 | Nell’interesse di una maggior trasparenza, ogni modifica di regolamentazioni amministrative avviene di norma sotto forma di una revisione totale formale. |
267 | Si può eccezionalmente ricorrere a una revisione parziale anziché a una revisione totale se le modifiche sono di lieve entità oppure se dall’emanazione o dall’ultima revisione dell’atto è trascorso un breve periodo. In tal caso va osservato quanto segue: |
– | la revisione parziale è attuata mediante un atto modificatore (cfr. Parte 3). In una nota a piè di pagina si inseriscono i riferimenti alla prima versione del testo e a tutte le sue modifiche. Le disposizioni modificate e le novelle sono formulate in modo da poter essere integrate nel testo e nella struttura della versione vigente; le disposizioni abrogate sono contrassegnate con l’indicazione «abrogato». La data dell’atto resta immutata (cfr. ad es. FF 2010 6993). |
– | Una versione consolidata è pubblicata se la chiarezza del testo risulta compromessa da un numero troppo elevato di modifiche (cfr. ad es. FF 2011 2539). |
– | Nella versione consolidata, nei punti interessati dalla modifica occorre segnalare in nota che la modifica riproduce la «versione secondo … [il DCF, la decisione del Dipartimento …, ecc.] del …, in vigore dal …». Quando si pubblica la versione consolidata si precisa che il testo pubblicato sostituisce la precedente versione (cfr. ad es. FF 2003 128, nota 1). |