Sezione 1: Menzione soltanto dell'atto di base

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Sezione 1: Menzione soltanto dell'atto di base

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140Nella nota a piè di pagina il riferimento alla GU dell’atto di base è preceduto dall’espressione «versione della GU …» per esplicitare che il rimando ha carattere statico.
Esempio di citazione dell’atto con il titolo numerico:

2 Nel caso di contratti di credito ai consumatori, la valutazione del merito creditizio è effettuata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 18 della direttiva (UE) 2023/22259.

 

9Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, versione della GU L, 2023/2225, 30.10.2023.
Esempio di citazione dell’atto con il titolo completo:

2 Nel caso di contratti di credito ai consumatori, la valutazione del merito creditizio è effettuata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 18 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE9.

 

9Versione della GU L, 2023/2225, 30.10.2023.

 

È indispensabile precisare «versione della GU …» per esplicitare che si è in presenza di un rimando statico. Infatti, dal 2008 nel corpo dellʼatto dellʼUE non viene più menzionata lʼultima modifica apportata allo stesso. Allʼinterno dellʼUE, il rimando a un atto dellʼUE si riferisce dunque sempre – salvo indicazione contraria – allʼultima versione in vigore ed è quindi un rimando dinamico. Precisando «versione della GU …» si intende appunto evitare che il rimando a un atto di base dellʼUE in un atto normativo svizzero possa essere considerato un rimando dinamico.