Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 4 Ordinanze del Consiglio federale > Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge > Sezione 5 Parte principale > Articolazione formale e struttura > Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)

Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)

PDF document Previous pageReturn to chapter overview Next page
72Regola empirica: gli atti normativi che contengono fino a dodici articoli non necessitano di una partizione; se contengono tra i 13 e i 30 articoli la parte dispositiva è suddivisa con un livello di partizione (in sezioni).
73È introdotta sempre soltanto l’unità di partizione superiore necessaria (ad es. il capitolo soltanto se almeno un capitolo conta più sezioni).
74Le unità di partizione immediatamente superiori all’articolo (sezione, capitolo) sono numerate con cifre arabe, mentre quelle più generali (titolo, parte, libro) sono numerate con numerazione ordinale scritta per esteso in lettere. In entrambi i casi la numerazione è seguita dai due punti. Le unità di partizione sono provviste di titolo.
Queste regole differiscono parzialmente nelle tre lingue ufficiali.
75Talvolta è necessario stabilire un nesso tra articoli consecutivi senza che sia giustificato introdurre un livello di partizione supplementare: in questi casi si può scindere la rubrica (o il titolo marginale) degli articoli interessati in due elementi distinti e ripetere di volta in volta nel primo elemento il termine o l’espressione che identifica il te­ma comune, come illustrato nell’esempio seguente:
Art. 8Autorità in materia di concorrenza: organizzazione

Art. 9Autorità in materia di concorrenza: compiti

76Gli atti normativi di una certa mole o importanza possono essere corredati, nel disegno (o progetto), nella versione pubblicata nella RS e nella pubblicazione sotto forma di estratto, di un indice analitico e di un indice.
Indice analitico: l’allestimento e l’aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell’atto normativo spettano all’Uffi­cio responsabile.
Indice: l’allestimento e l’aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell’atto normativo spettano al CPU.