Regole generali

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Regole generali

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Parte

Titolo

Capitolo

Sezione

Articolo

Capoverso

 

Lettera

Numero

Trattino

 

Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Capitolo 4: Fornitori di prestazioni

Sezione 4: Tariffe e prezzi

Art. 52        Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi

1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

a.il Dipartimento emana:
1.un elenco delle analisi con tariffa,
238        Sono in linea di massima applicabili le regole valide per le leggi federali e per le ordinanze dell’Assemblea federale.
239Le ordinanze possono eccezionalmente avere una partizione decimale invece che per articoli. In tal caso si presuppone però che l’ordinanza in questione contenga normative particolarmente dettagliate in un ambito estremamente tecnico.

Per la partizione decimale si formano gruppi di cifre come per i messaggi (ad es. 1.1.2; 3.2.1). Cfr. Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale, parte III Regole formali > Modelli Word del Centro delle pubblicazioni ufficiali / Rimandi > Rimandi interni.