Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

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Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

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56Il fatto o il momento dell’entrata in vigore di un atto normativo sottostante a referendum possono essere subordinati all’entrata in vigore di un altro atto: l’atto A entra in vigore soltanto se entra in vigore l’at­to B, oppure l’atto A entra in vigore simultaneamente all’atto B (in merito all’ammissibilità di questo modo di procedere cfr. Guida di legislazione, n. marg. 597–600). Nel primo caso, se la subordinazione è reciproca, ossia se nessuno dei due atti deve entrare in vigore senza l’altro, si ricorre alla forma dell’atto mantello (n. marg. 278). Se occorre invece che l’atto B possa entrare in vigore anche qualora l’atto A sia respinto in votazione popolare, all’Assemblea federale e al Popolo vanno sottoposti due oggetti distinti: l’atto B reca la formula di entrata in vigore usuale mentre l’atto A può contenere una formula del tipo seguente:

… entra in vigore soltanto unitamente a …

57Se si tratta soltanto di far entrare simultaneamente in vigore due o più leggi (ossia se la subordinazione concerne solo il momento del­l’entrata in vigore), per garantire la necessaria flessibilità conviene di norma delegarne la messa in vigore al Consiglio federale.
59Nonostante quanto indicato nei n. marg. 57 e 58, può essere neces­sario ricorrere alla formula seguente nei casi in cui la data di entrata in vigore di una legge federale o di un trattato internazionale sia difficile da prevedere (ad es. a causa delle variabili connesse a un eventuale referendum o a un’eventuale votazione popolare):

… entra in vigore simultaneamente a …