_057

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

057

_057

PDF document Return to chapter overview
57Se si tratta soltanto di far entrare simultaneamente in vigore due o più leggi (ossia se la subordinazione concerne solo il momento del­l’entrata in vigore), per garantire la necessaria flessibilità conviene di norma delegarne la messa in vigore al Consiglio federale.