56 | Il fatto o il momento dell’entrata in vigore di un atto normativo sottostante a referendum possono essere subordinati all’entrata in vigore di un altro atto: l’atto A entra in vigore soltanto se entra in vigore l’atto B, oppure l’atto A entra in vigore simultaneamente all’atto B (in merito all’ammissibilità di questo modo di procedere cfr. Guida di legislazione, n. marg. 597–600). Nel primo caso, se la subordinazione è reciproca, ossia se nessuno dei due atti deve entrare in vigore senza l’altro, si ricorre alla forma dell’atto mantello (n. marg. 278). Se occorre invece che l’atto B possa entrare in vigore anche qualora l’atto A sia respinto in votazione popolare, all’Assemblea federale e al Popolo vanno sottoposti due oggetti distinti: l’atto B reca la formula di entrata in vigore usuale mentre l’atto A può contenere una formula del tipo seguente: |