152 | Negli atti normativi le unità dell’Amministrazione federale sono designate con la loro denominazione ufficiale figurante nell’OLOGA (allegati 1 e 2). Vanno evitate le designazioni generiche del tipo «l’Ufficio federale», poiché possono ostacolare la comprensione. Anche negli atti dell’Assemblea federale nulla osta all’uso della denominazione specifica di un’unità amministrativa, giacché il Consiglio federale può derogare a disposizioni organizzative contenute in leggi federali (art. 8 cpv. 1 LOGA) e la Cancelleria federale può effettuare in modo informale i corrispondenti adeguamenti nella RS (art. 12 cpv. 2 LPubb e art. 20 cpv. 2 OPubb; cfr. n. marg. 331). |
Eccezioni: |
– | se la competenza non spetta sempre alla medesima autorità, si usa l’espressione «l’autorità competente» (cfr. ad es. RU 2011 2561, art. 13 cpv. 2, art. 20, ecc.; la ripartizione delle competenze è poi disciplinata negli art. 66–72); |
– | la Confederazione deve rispettare l’autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.); per questo motivo nella legislazione federale non si possono di norma menzionare autorità cantonali o comunali specifiche e si ricorre invece a formule quali «l’autorità competente in virtù del diritto cantonale» o «l’autorità cantonale competente» (cfr. ad es. RU 2012 1929, art. 29), oppure a designazioni generiche come «l’ufficio del registro di commercio» (cfr. ad es. RU 2007 4851, art. 8 cpv. 2, nonché art. 3). |