Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico

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Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico

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127Nell’articolato, l’atto dell’UE cui si rimanda è di regola citato con il titolo numerico (tipologia dell’atto e numero). Tutti gli altri elementi (titolo completo dell’atto, riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’UE [GU], eventuali atti modificatori) sono riportati nella nota a piè di pagina.
128Per quanto concerne le direttive e i regolamenti, vale a dire gli atti normativi europei più frequenti, il titolo numerico dell’atto è riportato nell’articolato come segue:

direttive: tipologia dell’atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE».

Esempi:
direttiva 2009/160/UE
direttiva 2004/43/CE
direttiva di esecuzione 2011/60/UE
regolamenti: tipologia dell’atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno.
Esempi:
regolamento (UE) n. 1198/2009
regolamento (CEE) n. 1408/71
regolamento delegato (UE) n. 1062/2010
I rimandi mediante titolo numerico ad altri tipi di atti dell’UE – quali le decisioni o i documenti della Commissione europea – seguono le medesime regole; è determinante il titolo dell’atto pubblicato nella GU.
Esempi:
decisione 2009/911/UE
decisione n. 1639/2006/CE
decisione 2009/371/GAI
decisione di esecuzione 2012/461/UE
raccomandazione C(2008) 2976 def.
 

In italiano, la denominazione degli atti dellʼUE («direttiva», «regolamento», «decisione», ecc.) si scrive con la minuscola, indipendentemente dal fatto che lʼatto sia citato con il titolo numerico o completo (si utilizza tuttavia la maiuscola nelle tabelle o nelle note a piè di pagina in cui ci si limita a riportare il titolo dell’atto normativo europeo). Come gli altri trattati internazionali, gli accordi o le convenzioni tra la Svizzera e lʼUnione europea recano invece la maiuscola (ad es. lʼAccordo tra la Svizzera e lʼUnione europea …). Alle versioni tedesca e francese si applicano in parte altre regole.

129Il titolo completo dell’atto e tutti gli altri elementi vanno menzionati nella nota a piè di pagina. Riguardo alla struttura delle note a piè di pagina cfr. n. marg. 147, 148 e 149.
Esempio:

Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII capitolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/200633.

 

33Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

è *RU 2010 5223, art. 6a n. 1