Sezione 2: Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera

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Sezione 2: Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera

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141Nell’articolato si cita l’atto di base dell’UE. Nella nota a piè di pagina si indica il riferimento alla GU dell’atto di base, seguito dall’espres­sione «modificato/a da ultimo da …» con il titolo numerico dell’ultimo atto modificatore determinante per la Svizzera e il relativo riferimento alla GU.
Esempio di citazione dell’atto con il titolo numerico:

1 Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I‒V del regolamento (CE) n. 882/200418.

 

18Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

è RU 2011 5409, art. 71

Esempio di citazione dell’atto con il titolo completo:

Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I‒V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200418, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

 

18GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011,
GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.
L’espressione «modificato/a da ultimo da …» non significa, o non significa necessariamente, che si tratta dell’ultima modifica apportata all’atto dell’UE; indica soltanto che si tratta dell’ultima modifica determinante per la Svizzera e che il rimando è di carattere statico (cfr. nota al n. marg. 138).
142Quando si rimanda a un atto dell’UE che è stato modificato una volta sola, o quando una sola modifica è determinante per la Svizzera, il rimando segue le regole di cui alla sezione 3 (cfr. n. marg. 143 e 144) (utilizzazione della formula «modificato/a da …»).