2 Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell’Unione europea, si applica l’articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 19978, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
3 Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo l’articolo 13 paragrafo 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nell’Unione europea si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva summenzionata.
8 | GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352. |
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