– messa in vigore delegata al Consiglio federale

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– messa in vigore delegata al Consiglio federale

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172Di norma l’Assemblea federale delega al Consiglio federale la competenza di mettere in vigore la legge (cfr. Guida di legislazione, n. marg. 995).
La formula recita:

Il Consiglio federale (ne) determina l’entrata in vigore.

La messa in vigore da parte del Consiglio federale avviene sotto forma di decreto di promulgazione (privo della veste formale di un atto normativo) che la Cancelleria federale pone in calce alla legge al momento della pubblicazione nella RU. Le entrate in vigore sono disposte mediante ordinanza soltanto se parziali (cfr. n. marg. 182186).
Esempio:

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 20105.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010                In nome del Consiglio federale svizzero:

         La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
         La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

 

5FF 2010 3743

è RU 2010 4989