Art. 1 | Campo d’applicazione |
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), comprese le sue stazioni federali di ricerca, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale che l’UFAG fornisce.
2 Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione.
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