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Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 4 Ordinanze del Consiglio federale > Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge > Sezione 5 Parte principale > Rimandi > Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE > Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in un'ordinanza > In un articolo

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371Se in un articolo si menziona il titolo abbreviato, un apposito capoverso rimanda all’allegato. Non va dunque prevista una nota a piè di pagina.
Esempio:

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina l’entrata e il rilascio del visto agli stranieri.

2 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni divergenti.

3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1.

è *RU 2008 5441

In merito alla struttura dell’allegato cfr. 377, 378 e 379
Se il titolo abbreviato è menzionato anche in altri articoli dell’atto normativo in questione, occorre inserire in tali articoli una nota che rimandi all’alle­gato.
Esempio:

2 L’UFM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo […] gli Accordi di associazione alle normative di Schengen1 e di Dublino2.

 

1Tali Accordi sono elencati nell’all. 4 n. 1.
2Tali Accordi sono elencati nell’all. 4 n. 2.

è *RU 2008 5421, cifra I n.1 art. 20