Revisione parziale del diritto concernente la procedura di consultazione del 1 aprile 2016
Questa modifica della legge sulla consultazione (LCo) comprende i seguenti punti principali:
- non si distingue più tra «consultazioni» e «indagini conoscitive»: la distinzione concettuale viene abbandonata. D'ora in poi vi saranno unicamente procedure di consultazione. Le procedure da svolgere obbligatoriamente (art. 3 cpv. 1 LCo riveduta) sono indette in linea di principio dal Consiglio federale, mentre le procedure da svolgere facoltativamente (art. 3 cpv. 2 LCo riveduta) sono indette dai dipartimenti o dalla Cancelleria federale;
- la procedura è disciplinata in modo uniforme; inoltre si apportano alcune precisazioni;
- si introduce un obbligo di motivazione in caso di abbreviazione dei termini: il termine minimo legale è ora di tre mesi. È inoltre stabilito il prolungamento del termine minimo durante le vacanze e i giorni festivi. In caso di abbreviazione dei termini occorre motivare l'urgenza nei confronti dei destinatari della consultazione;
- si rinuncia alla procedura svolta in forma di conferenza: le procedure in forma orale avranno soltanto carattere complementare rispetto a quelle svolte in forma scritta.
L’articolo 3a della LCo riveduta stabilisce inoltre i casi in cui è possibile rinunciare a una procedura di consultazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 della LCo riveduta.
Dal 21 novembre 2012 all’8 aprile 2013 si è tenuta la consultazione relativa all’avamprogetto di modifica della legge sulla consultazione (AP-LCo).
In seguito alla modifica della legge si è dovuta adeguare anche l'ordinanza sulla consultazione (OCo). I lavori di revisione sono stati eseguiti da un gruppo di lavoro interdipartimentale con il coinvolgimento di rappresentanti dei Cantoni e della Conferenza dei governi cantonali. Le principali modifiche sono elencate qui appresso:
- prima dell'indizione della procedura di consultazione, la Cancelleria federale esamina la documentazione quanto al rispetto delle disposizioni legali e alla completezza. La Cancelleria federale va sentita anche quando si intende rinunciare a una consultazione conformemente all'articolo 3a della legge sulla consultazione riveduta (nuovo art. 4a dell'ordinanza sulla consultazione);
- a seguito di una modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), al momento dell'elaborazione di un avamprogetto l'Amministrazione federale è tenuta a coinvolgere i Cantoni (o eventualmente i Comuni, le città e le regioni di montagna) per valutare le questioni legate all'attuazione (nuovo art. 15a OLOGA). In tal modo si tiene conto della raccomandazione di un gruppo di lavoro della Confederazione e dei Cantoni che si è occupato di misure volte a migliorare l'attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni.
Il testo dell'ordinanza è inoltre stato adeguato in modo puntuale alla modifica della legge.
La modifica dell'ordinanza sulla consultazione è stata oggetto di una procedura di consultazione svoltasi tra il 1° luglio 2015 e il 23 ottobre 2015. Le modifiche proposte sono state sostanzialmente accolte con favore.
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