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Presenza web dell’Amministrazione federale svizzera

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Le nozioni grafiche di base

Le nozioni grafiche di base sulle quali è fondato il design dei media online dell'Amministrazione federale, sono composte dalle informazioni specifiche importanti per il medium Internet e dagli elementi di base ancorati al Corporate Design.

Le pagine di esempio di questo manuale e i rispettivi stylesheet possono essere scaricati in formato HTML a il servizio Corporate Design della Confederazione. Dato che questi esempi sono in costante evoluzione, questo manuale riporta soltanto i fondamenti del Corporate Design online.

Queste indicazioni sono state elaborate includendo i modelli concernenti «usability» (R013) e «accessibility» (P028). I documenti di base riguardanti «usability» e «accessibility» sono modelli federali standard che devono essere integralmente rispettati.

L’identità visiva dell’Amministrazione federale svizzera in Internet

Le Direttive per il web design della Confederazione definiscono il quadro grafico per l’identità visiva dell’Amministrazione federale svizzera in Internet. Completano il Corporate Design della Confederazione nel settore della comunicazione online e sono vincolanti per tutti i siti Internet del dominio «admin.ch».

Le Direttive stabiliscono l’aspetto e il comportamento dei siti Internet delle autorità federali. Tuttavia lasciano ai dipartimenti e agli uffici il necessario margine per definire una soluzione ottimale per impostare la loro specifica comunicazione online. Oltre a una descrizione dei singoli elementi comprendono il codice per la programmazione di siti Internet conformi al Corporate Design della Confederazione.

Siti Internet moderni e accessibili

Le Direttive permettono di sviluppare siti Internet moderni, facili da usare e accessibili, che possono essere consultati agevolmente anche su smartphone e tablet. Definiscono gli elementi connotativi obbligatori nonché i moduli di navigazione e di contenuto vincolanti. Introducono inoltre una serie di elementi che possono essere utilizzati direttamente e, se necessario, ampliati e sviluppati. All’occorrenza possono essere modificati per tenere il passo con l’evoluzione delle esigenze degli utenti e della tecnologia di rete.

E-Government Standards: eCH-0059 – Accessibility Standard

(non disponibile in italiano)

Prescrizioni relative all’indirizzamento dei siti Internet della Confederazione

L’identità visiva uniforme dell’Amministrazione federale è supportata da un indirizzamento uniforme (URL). In linea di principio vale quanto segue: i siti Internet allestiti secondo il web design della Confederazione devono avere come URL «admin.ch»; i siti Internet che non hanno «admin.ch» nell’URL non possono utilizzare il web design della Confederazione.

(non disponibile in italiano)

Ausili per responsabili di progetto e mandatari

Le Direttive web della Confederazione si rivolgono ai responsabili di progetto interni e ai fornitori di servizi esterni. Ai responsabili di progetto offrono una panoramica sulle prescrizioni riguardanti la progettazione. I team di sviluppatori possono utilizzare direttamente i tipi di pagine e gli elementi o il loro codice.

Documentazione

Le Direttive, le spiegazioni relative ai singoli elementi e i codici sono consultabili pubblicamente su Github (in tedesco, francese e inglese).

Get started - Docs ⋅ Storybook

Modifiche

Su Github è possibile chiedere complementi, presentare richieste di modifiche e segnalare errori.

GitHub - swiss/designsystem: Webguidelines Bund

Eventuali domande relative alle Direttive per il web design della Confederazione possono essere indirizzate a: webforum@bk.admin.ch

Ulteriori informazioni

Webforum della Confederazione

Denominazioni riservate per nomi di dominio

Gli utenti di siti ufficiali devono poter esser certi che le informazioni delle autorità provengano realmente dalla fonte indicata. Un elemento d'identificazione è l’indirizzo del sito web, un altro l’identità visiva in cui compare il logo ufficiale. La Cancelleria federale cura un elenco delle denominazioni di siti web riservati alle autorità federali che non possono essere registrati da privati.

La Confederazione gestisce i due top-level-domain «.ch» e «.swiss» in base all’ordinanza sui domini Internet che all’articolo 26 stabilisce quali denominazioni o categorie di denominazioni sono riservate nelle lingue nazionali tedesco, francese, italiano e romancio e in inglese.

Le denominazioni e le relative abbreviazioni sono riservate

Si tratta

  • delle denominazioni delle istituzioni federali e di unità dell’Amministrazione federale, comprese le relative abbreviazioni, i nomi dei consiglieri federali nonché quelli dei cancellieri della Confederazione, le denominazioni degli edifici ufficiali e le altre denominazioni legate allo Stato che figurano nell’elenco centrale delle denominazioni degne di protezione in qualità di nomi di dominio, stilato dalla Cancelleria federale per conto della Confederazione;
  • dei nomi dei Cantoni e dei Comuni politici svizzeri e le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni svizzeri;
  • dei nomi e delle abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla legislazione svizzera;
  • delle denominazioni che devono essere riservate nei domini generici di primo livello conformemente alle regole applicate a livello internazionale;
  • delle denominazioni necessarie all’attività del gestore del registro, in particolare alla comunicazione.

L’ordinanza stabilisce che la Confederazione deve definire un elenco centrale delle denominazioni degne di protezione. Questo compito spetta alla Cancelleria federale. L’elenco viene aggiornato quando necessario; l‘Ufficio federale delle comunicazioni lo trasmette ai gestori del registro.

Le denominazioni necessarie – né più né meno

La Cancelleria si basa sul principio della proporzionalità per determinare quali siano le denominazioni che bisogna riservare. Lo scopo è evitare di sottrarre al libero mercato un numero inutilmente elevato di domini. Per questo motivo l’elenco si limita

  • alle denominazioni per l’apparato statale
  • alle denominazioni per le istituzioni dello Stato federale
  • ai nomi dei consiglieri federali e dei cancellieri
  • alle denominazioni di edifici pubblici

Ulteriori informazioni