Elezioni al Consiglio Nazionale 1999
Sommario

1 Ripartizione dei seggi

L'articolo 72 della Costituzione federale dispone che il Consiglio nazionale si compone di duecento deputati del popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni e i Semicantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone e Semicantone ha diritto almeno a un seggio. Conformemente agli articoli 16 e 17 LDP e all'ordinanza del 19 ottobre 1994 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale (RS 161.12; RU 1994 2429), il numero dei rappresentanti per ogni Cantone è il seguente:

Tabella 1

CantoneSeggiCantoneSeggi
1.Zurigo3414.Sciaffusa2
2.Berna2715.Appenzello Esterno2
3.Lucerna1016.Appenzello Interno1
4.Uri117.San Gallo12
5.Svitto318.Grigioni5
6.Obvaldo119.Argovia15
7.Nidvaldo120.Turgovia6
8.Glarona121.Ticino8
9.Zugo322.Vaud17
10.Friburgo623.Vallese7
11.Soletta724.Neuchâtel5
12.Basilea Città625.Ginevra11
13.Basilea Campagna726.Giura 2