155 | Nel titolo di un’ordinanza che non è emanata dal Consiglio federale l’autorità emanante è indicata secondo la regola di cui al n. marg. 6. Se l’autorità emanante è indicata con la sua abbreviazione, nella frase performativa dell’ingresso si utilizza la sua denominazione ufficiale completa seguita dall’abbreviazione tra parentesi. |
Esempio: |
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), … ordina: |
3 | Il titolo descrive l’oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell’atto come pure, in alcuni casi specifici, l’autorità che lo emana. |
4 | Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l’autorità che emana l’atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente: |
1. Legge federale: «Legge federale su …» / «Legge federale concernente …» |
2. Decreto federale: «Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» / «Decreto federale che approva …» / ecc. |
3. Ordinanza del Consiglio federale: «Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …». |
5 | Nel titolo di tutti gli altri atti normativi si indica l’autorità che emana l’atto. |
6 | Se l’atto è emanato da un’unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, nel titolo si usa l’abbreviazione ufficiale o, se questa difetta, la denominazione ufficiale indicata negli allegati 1 o 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). |
Esempio: |
Ordinanza dell’UFAG
del 7 dicembre 1998 |
7 | Se non è un’unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, l’autorità che emana l’atto deve essere indicata per esteso (ad es.: regolamento del Tribunale federale sul …, ordinanza dell’Assemblea federale concernente …, ecc.). |
8 | Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RU 2006 1205, e il relativo regolamento, RU 2006 5635) oppure se d’uso invalso (ad es. procedura penale militare, RS 322.1, oppure Codice di procedura civile, RS 272). |
9 | Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali. |
234 | Gli atti contenenti norme di diritto emanati dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dagli uffici federali, da altre unità amministrative o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato debitamente autorizzate e che non fanno parte dell’Amministrazione federale sono di regola designati con il titolo «ordinanza». Per il resto, in particolare riguardo ad altre denominazioni e alla menzione dell’autorità che emana l’atto, cfr. n. marg. 3–13. |