Titolo completo

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 5 Ordinanze dell'Amministrazione federale, degli uffici e di altri entità > Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di un'ordinanza > Sezione 2 Titolo > Titolo completo

Titolo completo

PDF document Previous pageReturn to chapter overview Next page
155Nel titolo di un’ordinanza che non è emanata dal Consiglio federale l’autorità emanante è indicata secondo la regola di cui al n. marg. 6. Se l’autorità emanante è indicata con la sua abbreviazione, nella frase performativa dell’ingresso si utilizza la sua denominazione ufficiale completa seguita dall’abbreviazione tra parentesi.
Esempio:

Ordinanza del DFI
concernente i funghi commestibili e il lievito

del 23 novembre 2005

 

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

ordina:

è RU 2005 6017

3Il titolo descrive l’oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell’atto come pure, in alcuni casi specifici, l’autorità che lo emana.
4Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l’autorità che emana l’atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:
1. Legge federale:        
«Legge federale su …» / «Legge federale concernente …»
2. Decreto federale:        
«Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» /        
«Decreto federale che approva …» / ecc.
3. Ordinanza del Consiglio federale:        
«Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …».
5Nel titolo di tutti gli altri atti normativi si indica l’autorità che emana l’atto.
6Se l’atto è emanato da un’unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, nel titolo si usa l’abbreviazione ufficiale o, se questa difetta, la denominazione ufficiale indicata negli allegati 1 o 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).
Esempio:

Ordinanza dell’UFAG
concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

 

del 7 dicembre 1998

è RU 1999 609

7Se non è un’unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, l’autorità che emana l’atto deve essere indicata per esteso (ad es.: regolamento del Tribunale federale sul …, ordinanza dell’As­semblea federale concernente …, ecc.).
8Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RU 2006 1205, e il relativo regolamento, RU 2006 5635) oppure se d’uso invalso (ad es. procedura penale militare, RS 322.1, oppure Codice di procedura civile, RS 272).
9Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.
234Gli atti contenenti norme di diritto emanati dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dagli uffici federali, da altre unità amministrative o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato debitamente autorizzate e che non fanno parte dell’Amministrazione federale sono di regola designati con il titolo «ordinanza». Per il resto, in particolare riguardo ad altre denominazioni e alla menzione dell’autorità che e­mana l’atto, cfr. n. marg. 313.