15 | Per gli atti di livello inferiore (ordinanze dipartimentali o di uffici) di regola si rinuncia all’abbreviazione. |
18 | È prevista un’eccezione ai n. marg. 15 e 17 per una serie di atti normativi – quali le ordinanze sugli emolumenti e le ordinanze sull’organizzazione dei dipartimenti – la cui abbreviazione è sempre composta di un elemento invariato e di uno variabile uniti da un trattino. I due elementi devono avere carattere descrittivo; non è quindi ammesso l’uso di numeri. Esempi: OEm-UFAC, OEm-LCart ecc.; OOrg-DFAE, OOrg-DFI ecc.). |
Per le regole specifiche applicabili alle ordinanze sugli emolumenti cfr. anche l’all. 1 (cfr. n. marg. 359), in particolare il n. 3 (cfr. n. marg. 361). |