287 | Per la modifica di un’ordinanza dell’Esecutivo, nell’ingresso si menziona soltanto l’organo che emana l’atto (ad es. Consiglio federale, dipartimento, ufficio federale) (cfr. ad es. RU 2012 955). Per il caso particolare delle ordinanze emanate «d’intesa con» un altro organo cfr. n. marg. 236. |
288 | Se invece un atto normativo non è modificato dall’organo che lo ha emanato poiché quest’ultimo nell’atto stesso ha eccezionalmente delegato la competenza di modifica (cfr. n. marg. 273–274), nell’ingresso dell’atto modificatore si menziona, quale base legale, la corrispondente disposizione di delega (cfr. ad es. RU 2009 6921; RU 2010 373). |