282 | L’atto modificatore reca il titolo integrale (si riportano cioè anche l’eventuale titolo abbreviato e l’eventuale abbreviazione) e immutato (si riporta cioè il tenore in vigore al momento della modifica) dell’atto da modificare. Sotto il titolo si indica: «Modifica del …». Se la modifica consiste esclusivamente nel prorogare la durata di validità dell’atto normativo, sotto il titolo si indica: «Proroga del …». |
283 | Queste regole si applicano anche nei casi in cui la competenza di modificare un’ordinanza è delegata a un’autorità subordinata (cfr. n. marg. 273 e 274). Se invece il Legislatore delega all’Esecutivo la competenza di modificare disposizioni di legge, il titolo dell’atto modificatore si conforma all’esempio seguente: |
Ordinanza
del 4 dicembre 2009 |
284 | In caso di revisioni parziali di grandi codificazioni (CC, CO, CP) o di altri atti normativi di una certa mole (quali la legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF, RS 281.1] o l’ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario [ORF, RS 211.432.1]), sotto il titolo si può indicare sinteticamente tra parentesi l’oggetto della revisione. |
Esempio: |
Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)
Modifica del 19 dicembre 2008 |
285 | Per quanto concerne il caso particolare dell’«atto mantello» cfr. n. marg. 278. |
21a* | Se l’atto normativo di rango superiore sottopone un’ordinanza all’approvazione di un’autorità diversa da quella che la emana, sotto la data occorre riportare la formula «Approvata da … il …». |
Esempio: |
Ordinanza del Consiglio dei PF (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)
Modifica del 12 dicembre 2018
Approvata dal Consiglio federale il 26 giugno 2019 |
* N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021. |