Sezione 3 Parallelismo delle forme

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Sezione 3 Parallelismo delle forme

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271È possibile abrogare o modificare una norma soltanto a un livello for­male equivalente, ossia mediante un atto normativo di pari livello (parallelismo delle forme o equivalenza normativa; per le eccezioni cfr. n. marg. 272 e 273), quindi:
disposizioni costituzionali mediante disposizioni costituzionali;
leggi federali mediante leggi federali;
ordinanze dell’Assemblea federale mediante ordinanze        
dell’Assemblea federale;
ordinanze del Consiglio federale mediante ordinanze        
del Consiglio federale;
ordinanze dipartimentali mediante ordinanze del medesimo dipartimento.
272Eccezione 1: un’ordinanza di un’autorità superiore (ad es. il Consiglio federale) può abrogare anche un’ordinanza di un’autorità inferiore (ad es. un dipartimento) qualora l’atto in questione sia abrogato interamente senza che l’autorità inferiore debba ancora emanare disposti ordinativi in materia. L’Assemblea federale non abroga tuttavia or­dinanze del Consiglio federale.
273Eccezione 2: l’abrogazione o la modifica di un atto normativo possono essere delegate, ad esempio in un’ordinanza del Consiglio federale al dipartimento interessato.
Esempio:

Ordinanza
concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani

(Ordinanza sui trapianti)

 

del 16 marzo 2007

 

Il Consiglio federale svizzero,

visti …,

ordina:

Art. 53Adeguamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare gli allegati 1–6 ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia.

è RU 2007 1961

275Le modifiche di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPubb (adeguamento nella RS di denominazioni, riferimenti, rimandi e abbreviazioni) sono effettuate in modo informale dalla Cancelleria federale (e non mediante ordinanza).