271 | È possibile abrogare o modificare una norma soltanto a un livello formale equivalente, ossia mediante un atto normativo di pari livello (parallelismo delle forme o equivalenza normativa; per le eccezioni cfr. n. marg. 272 e 273), quindi: |
– | disposizioni costituzionali mediante disposizioni costituzionali; |
– | leggi federali mediante leggi federali; |
– | ordinanze dell’Assemblea federale mediante ordinanze dell’Assemblea federale; |
– | ordinanze del Consiglio federale mediante ordinanze del Consiglio federale; |
– | ordinanze dipartimentali mediante ordinanze del medesimo dipartimento. |
272 | Eccezione 1: un’ordinanza di un’autorità superiore (ad es. il Consiglio federale) può abrogare anche un’ordinanza di un’autorità inferiore (ad es. un dipartimento) qualora l’atto in questione sia abrogato interamente senza che l’autorità inferiore debba ancora emanare disposti ordinativi in materia. L’Assemblea federale non abroga tuttavia ordinanze del Consiglio federale. |
273 | Eccezione 2: l’abrogazione o la modifica di un atto normativo possono essere delegate, ad esempio in un’ordinanza del Consiglio federale al dipartimento interessato. |
Esempio: |
Ordinanza (Ordinanza sui trapianti)
del 16 marzo 2007
Il Consiglio federale svizzero, visti …, ordina: …
Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare gli allegati 1–6 ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia. |
275 | Le modifiche di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPubb (adeguamento nella RS di denominazioni, riferimenti, rimandi e abbreviazioni) sono effettuate in modo informale dalla Cancelleria federale (e non mediante ordinanza). |