Sezione 2 Struttura degli atti abrogatori

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 5 Ordinanze dell'Amministrazione federale, degli uffici e di altri entità > Capitolo 3 Atto abroga un'ordinanza > Sezione 2 Struttura degli atti abrogatori

Sezione 2 Struttura degli atti abrogatori

PDF document Previous pageReturn to chapter overview Next page
345L’atto normativo col quale si dispone semplicemente l’abrogazione di un altro atto normativo reca – sotto il titolo dell’atto da abrogare – l’indicazione «Abrogazione del …», con la data in cui è stata decisa la cessazione di validità (per l’indicazione «Modifica del …», cfr. n. marg. 282). Il di­sposto enuncia l’abrogazione e stabilisce quando questa ha effetto. Normalmente è sufficiente un articolo unico.
346 Per quanto concerne il contenuto della nota a piè di pagina relativa all’atto normativo da abrogare cfr. n. marg. 49.
347Per quanto concerne la struttura ci si attiene all’esempio seguente:

Ordinanza
sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo
per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

 

Abrogazione del 30 giugno 2010

 

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

Articolo unico

L’ordinanza del 4 marzo 19961 sulla progressione a freddo è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011.

30 giugno 2010        In nome del Consiglio federale svizzero:

 La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
 La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

 

1RU 1996 1118, 2005 1937, 2006 1791

è RU 2010 3217

348L’atto normativo che dispone l’abrogazione di più atti normativi lo specifica nel suo titolo (ad es. «Ordinanza sull’abrogazione di atti normativi concernenti …») (cfr. ad es. RU 2009 6433). Anche in questo caso è di regola sufficiente un articolo unico che elenca (con numeri) gli atti normativi da abrogare.
349Se sono necessarie disposizioni transitorie, si segue il modello indicato qui appresso:

Ordinanza
su …

 

Abrogazione del 2 maggio 2012

 

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del …1 su … è abrogata.

II

Disposizione transitoria dell’abrogazione del 2 maggio 2012

Le autorizzazioni rilasciate in virtù del diritto anteriore restano valide sino al 31 dicembre 2013.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

1RU …, …, …
Durante la validità delle disposizioni transitorie, nella RS restano il titolo e l’ingresso dell’atto abrogato, nonché le disposizioni transitorie, ma non il testo dell’atto; una nota rimanda all’ordinanza di abrogazio­ne. Scaduta la validità delle disposizioni transitorie, l’atto è definitiva­mente tolto dalla RS, senza segnalazione nella RU.