Sezione 1 Revisione parziale o revisione totale

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Sezione 1 Revisione parziale o revisione totale

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276È applicabile la regola empirica seguente: si procede a una revisione totale (adozione di una nuova versione dell’atto con abrogazione della precedente) se la modifica concerne più della metà degli articoli dell’atto in questione.

Per decidere se la revisione debba rivestire la forma di una revisione totale o parziale occorre eventualmente tener conto anche di altri criteri; quelli elencati qui di seguito possono far propendere:

– per una revisione totale:
l’atto è breve ed è sovente soggetto a modifiche;
sono necessari adeguamenti formali (ad es. terminologia, partizione);
la modifica si integra male nell’articolazione dell’atto e occorrerebbe disporre una nuova partizione;
– per una revisione parziale:
l’atto è piuttosto lungo;
a medio termine subirà comunque una revisione totale;
in merito all’atto esiste una ricca dottrina o giurisprudenza, per cui è opportuno mantenere immutata la numerazione delle disposizioni citate o commentate.