Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

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Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

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156L’articolo 163 Cost. stabilisce esaustivamente la forma degli atti emanati dall’Assemblea federale. Quest’ultima può quindi avvalersi soltanto di una delle forme menzionate; non può scegliere altre forme o combinare quelle esistenti.

Secondo il medesimo articolo, i decreti federali si distinguono dalle leggi federali anzitutto per il fatto che di per sé non contengono norme di diritto. Questo non significa che i decreti federali non abbiano effetti normativi: ad e­sempio, l’Assemblea federale decide dell’adozione di modifiche costituzionali o dell’approvazione di trattati internazionali mediante decreti federali.

La tabella seguente suddivide gli atti emanati dall’Assemblea federale in atti sottostanti a referendum – obbligatorio o facoltativo – e atti non sottostanti a referendum.

 




Referendum obbligatorio

Referendum facoltativo

Nessun referendum

a.Voto del Popolo e dei Cantoni
(art. 140 cpv. 1 Cost.)
1.Decreti federali concernenti modifiche della
Costituzione federale
1.1        Decreti federali concernenti iniziative popolari
1.2        Decreti federali concernenti modifiche
costituzionali proposte dal Consiglio
federale o dalle Camere federali
1.3        Decreti federali concernenti controprogetti diretti a iniziative popolari
2.Decreti federali concernenti l’adesione a organizzazioni di
sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (approvazione
del trattato costitutivo)
3.Leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno
4.Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali e
contenenti le modifiche costituzionali necessarie per l’attuazione degli stessi (art. 141a cpv. 1 Cost.)
b.Voto del Popolo
(art. 140 cpv. 2 Cost.)
1.Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione
totale della Costituzione federale
2.Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale
3.Decreti federali concernenti il principio di una revisione totale della Costituzione federale in caso di disaccordo fra le due Camere
a.Leggi federali
1.Leggi federali (non dichiarate urgenti)
(art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.)
2.Leggi federali dichiarate urgenti, con base
costituzionale e con durata di validità
superiore a un anno
(art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.)
b.Decreti federali recanti approvazione di trattati
inter­nazionali
(art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.)
1.di durata indeterminata e indenunciabili
2.prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale
3.comprendenti disposizioni importanti che contengono norme
di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione
di leggi federali
c.Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali e contenenti le modifiche legislative necessarie per
l’attuazione degli stessi
(art. 141a cpv. 2 Cost.)
d.Altri decreti federali, per quanto la Costituzione o la legge prevedano il referendum facoltativo
(art. 141 cpv. 1 lett. c)
a.Leggi federali dichiarate urgenti con
durata di validità non superiore a un anno
1.prive di base costituzionale
(art. 140 cpv. 1 lett. c Cost. e contrario)
2.con base costituzionale
(art. 141 cpv. 1 lett. b Cost. e contrario)
b.Ordinanze dell’Assemblea federale
c.Decreti federali semplici
1.Singoli atti
2.Approvazione di trattati internazionali