156 | L’articolo 163 Cost. stabilisce esaustivamente la forma degli atti emanati dall’Assemblea federale. Quest’ultima può quindi avvalersi soltanto di una delle forme menzionate; non può scegliere altre forme o combinare quelle esistenti. |
Secondo il medesimo articolo, i decreti federali si distinguono dalle leggi federali anzitutto per il fatto che di per sé non contengono norme di diritto. Questo non significa che i decreti federali non abbiano effetti normativi: ad esempio, l’Assemblea federale decide dell’adozione di modifiche costituzionali o dell’approvazione di trattati internazionali mediante decreti federali.
La tabella seguente suddivide gli atti emanati dall’Assemblea federale in atti sottostanti a referendum – obbligatorio o facoltativo – e atti non sottostanti a referendum.
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Referendum obbligatorio
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Referendum facoltativo
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Nessun referendum
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a. | Voto del Popolo e dei Cantoni
(art. 140 cpv. 1 Cost.) |
1. | Decreti federali concernenti modifiche della
Costituzione federale |
1.1 | Decreti federali concernenti iniziative popolari |
1.2 | Decreti federali concernenti modifiche
costituzionali proposte dal Consiglio
federale o dalle Camere federali |
1.3 | Decreti federali concernenti controprogetti diretti a iniziative popolari |
2. | Decreti federali concernenti l’adesione a organizzazioni di
sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (approvazione
del trattato costitutivo) |
3. | Leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno |
4. | Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali e
contenenti le modifiche costituzionali necessarie per l’attuazione degli stessi (art. 141a cpv. 1 Cost.) |
b. | Voto del Popolo
(art. 140 cpv. 2 Cost.) |
1. | Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione
totale della Costituzione federale |
2. | Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale |
3. | Decreti federali concernenti il principio di una revisione totale della Costituzione federale in caso di disaccordo fra le due Camere |
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1. | Leggi federali (non dichiarate urgenti)
(art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.) |
2. | Leggi federali dichiarate urgenti, con base
costituzionale e con durata di validità
superiore a un anno
(art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.) |
b. | Decreti federali recanti approvazione di trattati
internazionali
(art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.) |
1. | di durata indeterminata e indenunciabili |
2. | prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale |
3. | comprendenti disposizioni importanti che contengono norme
di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione
di leggi federali |
c. | Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali e contenenti le modifiche legislative necessarie per
l’attuazione degli stessi
(art. 141a cpv. 2 Cost.) |
d. | Altri decreti federali, per quanto la Costituzione o la legge prevedano il referendum facoltativo
(art. 141 cpv. 1 lett. c) |
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a. | Leggi federali dichiarate urgenti con
durata di validità non superiore a un anno |
1. | prive di base costituzionale
(art. 140 cpv. 1 lett. c Cost. e contrario) |
2. | con base costituzionale
(art. 141 cpv. 1 lett. b Cost. e contrario) |
b. | Ordinanze dell’Assemblea federale |
c. | Decreti federali semplici |
2. | Approvazione di trattati internazionali |
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