Clausola di referendum

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Clausola di referendum

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222I decreti federali concernenti le iniziative popolari presentano una struttura particolare: la disposizione sulla validità dell’iniziativa e la clausola referendaria sono infatti riunite in un unico periodo all’inizio dell’atto. Gli articoli 1 e 2 del decreto hanno il tenore seguente:

Art. 1

1 L’iniziativa popolare del … «…» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L’iniziativa ha il tenore seguente:

 

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 2

L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di accettare / respingere l’iniziativa.

Il testo di un’iniziativa non può essere modificato; cfr. n. marg. 192.
306Se una modifica costituzionale chiesta in un’iniziativa popolare contiene una disposizione transitoria, nel testo sottoposto a votazione si aggiunge una nota in calce concernente la numerazione di tale disposizione. La nota ha il tenore seguente:

Art. 197 n. 91

9. Disposizione transitoria dell’art. … (…)

 

1Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.