Regole generali

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Regole generali

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77L’articolo è l’unità di partizione fondamentale dell’atto normativo. Può essere ulteriormente suddiviso in capoversi, lettere, numeri e trattini (cfr. n. marg. 70 e 83).
78Gli articoli sono numerati progressivamente con cifre arabe. Se l’atto consta di un solo articolo, questo è designato «Articolo unico».
210I decreti federali sono suddivisi in articoli; se necessario, questi possono a loro volta essere suddivisi in capoversi, lettere ecc. (cfr. n. marg. 70 e 7792).
307a*Se un’iniziativa popolare concerne un’unità di partizione della Costituzione federale già oggetto di un’altra modifica in corso (ad es. un’altra iniziativa popolare), per prevenire un conflitto di norme occorre aggiungere all’unità di partizione in questione una nota in cui si precisa che la sua numerazione definitiva sarà stabilita dalla Cancelleria federale. La formulazione della nota va stabilita d’intesa con la Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale. Per un possibile modello cfr. FF 2019 5742.
* N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.
314a*Se un’iniziativa popolare concerne un’unità di partizione della Costituzione federale già oggetto di un’altra modifica in corso (ad es. un’altra iniziativa popolare), per prevenire un conflitto di norme occorre aggiungere all’unità di partizione in questione una nota in cui si precisa che la sua numerazione definitiva sarà stabilita dalla Cancelleria federale. La formulazione della nota va stabilita d’intesa con la Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale. Per un possibile modello cfr. FF 2019 5742.
* N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.