37 | Se un atto normativo del diritto federale contiene numerosi rinvii a testi di altri ordinamenti, segnatamente a testi del diritto europeo, e l’oggetto della normativa risulta quindi disciplinato anche da disposizioni contenute in tali testi, può essere opportuno indicare le equivalenze terminologiche qualora la terminologia delle due normative non coincida. |
38 | L’elenco delle equivalenze è inserito nelle disposizioni definitorie. Se occupa più di una pagina, va posto in un allegato (cfr. ad es. RU 2010 2229, art. 1a cpv. 2 e all. 15). |
39 | L’elenco delle equivalenze non è necessariamente identico nelle tre lingue ufficiali. Per mantenere il parallelismo delle tre versioni linguistiche, in ogni versione vanno indicate le equivalenze per tutte le lingue interessate. |
40* | Se l’elenco delle equivalenze è inserito nell’articolato, la formula che lo introduce è la seguente: |
Le espressioni qui appresso del regolamento / della direttiva … hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti: |
Esempio: |
2 Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. 1107/200911 hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
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Se l’elenco figura in un allegato, la formula è la seguente:
Le equivalenze terminologiche tra il regolamento / la direttiva … e la presente ordinanza figurano nell’allegato /nell’allegato … . |
L’allegato si presenta come segue:
Allegato … (art. …)
Equivalenze terminologiche
Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. …1 hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
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* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.